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Controlli e rilievi sull'amministrazione

  

Ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le pubbliche amministrazioni pubblicano:

  • gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti
  • la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio
  • tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici

 

 

 

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