Il diritto annuale è un tributo che tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese devono versare ogni anno a favore della Camera di Commercio competente per territorio (L. 580/93 Art. 18).
La misura del diritto è stabilita ogni anno con decreto interministeriale; all'avvicinarsi della scadenza, le Camere di Commercio inviano alle imprese una comunicazione con gli importi e le modalità di pagamento.
Chi deve pagare il diritto annuale
Chi non deve pagare il diritto annuale
Chi deve pagare il diritto annuale
Devono pagare il diritto annuale le imprese che, al 1° gennaio di ogni anno, risultano iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e quelle che vengono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese durante l’anno di riferimento.
Devono pagare il diritto annuale anche le società in liquidazione e le imprese che, pur avendo comunicato la cessazione totale dell'attività, non hanno provveduto alla cancellazione dal Registro Imprese.
A partire dal 1° gennaio 2011 sono tenuti al pagamento anche i soggetti iscritti al solo Repertorio economico amministrativo (REA), come Associazioni, Fondazioni, Enti, Comitati o simili.
Il diritto annuale è dovuto alla Camera di Commercio nella cui provincia si trova la sede dell’impresa o della società, oppure le eventuali sedi secondarie e unità locali.
Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella di ubicazione della sede legale dovranno pagare un diritto a ciascuna delle Camere di Commercio competenti per territorio.
Allo stesso modo, le imprese con sede legale all’estero, dovranno pagare un diritto per ogni unità locale alla Camera di Commercio competente per territorio di ubicazione dell’unità locale e/o sede secondaria.
L’importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno.
Il mancato o incompleto versamento del diritto annuale inibisce il rilascio della certificazione del Registro delle Imprese e del dispositivo di firma digitale.
Trasferimenti di sede e trasformazioni di natura giuridica:
Le imprese che trasferiscono la sede legale in altra provincia versano il diritto solo alla Camera di Commercio ove è iscritta la sede al 1° gennaio. Se l’impresa è stata costituita dopo il 1° gennaio e, nel corso dello stesso anno, trasferisce la sede in altra provincia, deve versare il diritto solo alla Camera di Commercio di prima iscrizione.
La trasformazione di natura giuridica fra forme societarie appartenenti alla sezione ordinaria (es. da società di persone a società di capitali e viceversa) è del tutto ininfluente per la determinazione degli importi del diritto annuale. Infatti tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese pagano in base al fatturato dell’anno precedente, utilizzando la tabella per scaglioni.
Nel caso di trasformazione di natura giuridica tra una forma societaria appartenente alla sezione ordinaria a una appartenente alla sezione speciale o viceversa (es. da società semplice a società di capitali), il diritto annuale sarà pagato in base alla forma giuridica che l’impresa aveva al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Nei casi di passaggio da una sezione all’altra del Registro delle Imprese senza trasformazione di natura giuridica (es. impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria che passa nella sezione speciale del registro delle imprese come piccolo imprenditore) si determina il diritto annuale avuto riguardo alla sezione in cui si era iscritti al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Chi non deve pagare il diritto annuale
Non devono pagare il diritto annuale:
Nuove iscrizioni
Le nuove imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i nuovi soggetti iscritti al REA nel corso del 2012 sono tenuti al versamento del diritto annuale.
Il pagamento può essere effettuato tramite:
Con nota n. 255658 del 27/12/2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato per l’anno 2012 gli importi per il diritto annuale 2011.
Imprese già iscritte
Le imprese già iscritte o annotate nel Registro delle Imprese al 1° gennaio 2011 devono versare il diritto annuale 2011 alla Camera di Commercio di ubicazione entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
N.B. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2011 ha prorogato il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi dal 16 giugno al 6 luglio 2011 senza alcuna maggiorazione. L'articolo 1 del decreto specifica che la proroga si applica a:
Con nota del 30.05.2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che l’estensione della proroga si applichi anche al versamento del diritto annuale 2011, che quindi potrà essere versato entro il 6 luglio 2011 senza alcuna maggiorazione, oppure dal 7 luglio al 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40 %, a titolo di interesse corrispettivo.
Per gli altri contribuenti i termini di versamento del diritto annuale 2011 restano quelli ordinari:
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto 21 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.127 del 03.06.2011 ha determinato gli importi del diritto annuale dovuti a livello nazionale per l’anno 2011.
La Camera di Commercio di Perugia applica su tali importi la maggiorazione del 20%.
Il pagamento deve essere eseguito, in unica soluzione, tramite il modello F24 TELEMATICO.
Ecco in sintesi le principali novità introdotte dal decreto 2011:
Imprese iscritte nella sezione speciale
Imprese iscritte nella sezione ordinaria
Anche quest’anno le imprese che versano il diritto annuale in funzione del fatturato devono porre grande attenzione nel calcolo del diritto, che va effettuato secondo le modalità fissate dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Nota n. 19230 del 03/03/2009.
In ogni operazione intermedia di calcolo devono essere sempre mantenuti cinque decimali. Al diritto base della sede legale (calcolato secondo gli importi nazionali, al netto della maggiorazione del 20%) deve essere sommato l’eventuale importo dovuto per ciascuna unità locale, pari al 20% della sede, moltiplicato per il numero delle unità locali. Sull’intero importo così calcolato, espresso con cinque decimali, deve essere applicata la maggiorazione del 20%. Tale importo deve essere arrotondato prima al 5° decimale, poi al centesimo di euro e infine all’unità di euro.
L'articolo 8, comma 2 del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 stabilisce che il diritto annuale "è versato dai contribuenti, in un'unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte". Pertanto i termini sono i seguenti:
Tutti i versamenti di cui sopra possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti dalle disposizioni appena illustrate maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, anche in presenza di pagamento eseguito integralmente in compensazione con altri crediti. L’importo così determinato deve essere arrotondato al centesimo di euro e versato con lo stesso codice tributo (3850). In alternativa, sempre entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, i soggetti obbligati possono avvalersi del ravvedimento operoso breve che consente di applicare una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria (3,75% dell’importo dovuto).
Ricordiamo che, ai sensi della L.27 dicembre 1997, n.449, art.24 c.35, il mancato o incompleto versamento del diritto annuale inibisce il rilascio della certificazione del Registro delle Imprese e del dispositivo di firma digitale.
Che cos’è
Il ravvedimento operoso (previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e dall’art.6 del D.M.54/2005) consente al contribuente di sanare spontaneamente le violazioni commesse, quali le irregolarità di pagamento, mediante il versamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, a condizione che la violazione stessa non sia stata già accertata.
N.B. Dal 1° febbraio 2011 è entrato in vigore il nuovo ravvedimento operoso con le nuove sanzioni previste in caso di ritardato o omesso versamento del diritto annuale.
Le nuove misure sono passate a
Le nuove percentuali sono applicate alle violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011.
Per tutte le violazioni (ovvero le scadenze di versamento) antecedenti a questa data sono invece confermate le precedenti percentuali (rispettivamente del 2,5% per il ravvedimento breve e del 3% per il ravvedimento lungo) come di seguito descritte:
Ravvedimento Breve - entro 30 GIORNI dalla scadenza del termine ordinario di versamento - mediante il pagamento:
Cosa si intende per termine ordinario di versamento:
Le imprese potranno sanare la violazione relativa al diritto annuale tramite il ravvedimento operoso sulla base della tipologia di violazione:
Come si versa
Il versamento va effettuato con il modello F24, compilando la Sez. ICI e TRIBUTI LOCALI ed indicando i seguenti codici:
I codici tributo 3851 e 3852 non sono compensabili (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23.05.2003)
| dal | al | interesse legale | disposizione normativa |
| 21.04.1942 | 15.12.1990 | 5% | |
| 16.12.1990 | 31.12.1996 | 10% | Legge 26 novembre 1990, n. 353 |
| 01.01.1997 | 31.12.1998 | 5% | Legge 23 dicembre 1996, n. 662 |
| 01.01.1999 | 31.12.2000 | 2,5% | D.M. 10 dicembre 1998 |
| 01.01.2001 | 31.12.2001 | 3,5% | D.M. 11 dicembre 2000 |
| 01.01.2002 | 31.12.2003 | 3% | D.M. 11 dicembre 2001 |
| 01.01.2004 | 31.12.2007 | 2,5% | D.M. 1 dicembre 2003 |
| 01.01.2008 | 31.12.2009 | 3% | D.M. 12 dicembre 2007 |
| 01.01.2010 | 31.12.2010 | 1% | D.M. 4 dicembre 2009 |
| 01.01.2011 | 1,5% | D.M. 7 dicembre 2010 |
Nei casi di tardivo e omesso versamento è irrogata (ai sensi dell’art. 18 della legge 580/93 e successive modifiche ed integrazioni) una sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell’ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia previste dal D.M. 27/01/2005 n. 54 (G.U. n. 90 del 19.04.2005) nonché dal Regolamento modificato dalla Camera di Commercio di Perugia con delibera consiliare n. 2 dell'11 maggio 2010.
La Camera di Commercio di Perugia applica:
Non si considera omesso (perché trattasi di c.d. “violazione formale”) il versamento effettuato in favore di una Camera di Commercio incompetente per territorio, se effettuato per l’intero importo dovuto ed entro i corretti termini di scadenza.
Il Decreto Ministeriale 27/01/2005 n. 54 (entrato in vigore il 4 maggio 2005) e il Regolamento adottato in materia dalla Camera prevedono due tipologie di violazioni:
Nel caso di versamento parziale effettuato entro la scadenza la sanzione va commisurata al solo diritto omesso.
Nel caso di versamento parziale effettuato oltre la scadenza ordinaria ed entro i 30 giorni successivi la sanzione va così calcolata: 10% del diritto pagato (in quanto il versamento incompleto è considerato comunque tardivo) + 30% del diritto omesso.
Nel caso di versamento parziale effettuato oltre la scadenza ordinaria la base di calcolo della sanzione è rappresentata dall’intero importo dovuto, in quanto tale versamento incompleto è considerato comunque omesso (art.3 D.M. n.54/2005), e come tale va applicata la sanzione del 30% su tutto il diritto dovuto.
Per termine ordinario di versamento si intende il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per le imprese già iscritte (termine stabilito dall’art. 17 DPR 435/2001 commi 1 e 3 per la maggior parte delle imprese il 20 giugno di ogni anno fino al 2006, dal 2007 il 16 giugno di ogni anno). In generale il termine coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Per le imprese, le unità locali e le sedi secondarie di nuova iscrizione detto termine è stato definito nei decreti annuali (di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o annotazione).
La regolarizzazione degli omessi o ritardati versamenti va effettuata con il modello F24, compilando la Sez. ICI e TRIBUTI LOCALI ed indicando i seguenti codici:
La Camera di Commercio di Perugia procede alla contestazione delle violazioni per diritto annuale tramite iscrizione a ruolo diretta (art.17 comma 3 del D.Lgs.n.472/1997).
In seguito all'emissione del ruolo il concessionario competente, notifica una cartella esattoriale così composta:
L'importo richiesto nella cartella esattoriale potrà essere pagato tramite il bollettino allegato, in banca o alla posta o direttamente allo sportello del concessionario competente alla riscossione che, per la provincia di Perugia è: EQUITALIA S.p.A. con sede in Foligno (PG), Via Daniele Manin n.22.
Per eventuali richieste di rateazione di importi di diritto annuale iscritti a ruolo rivolgersi direttamente all’Agente della riscossione. Infatti, in base alle nuove disposizioni introdotte dagli art. 19 del DPR n. 602 del 1973 e 26 del D.lgs. n. 46 del 1999, come modificati, rispettivamente, dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 36 del decreto legge n. 248/2007, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, viene attribuito agli agenti della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Richiesta di riesame della cartella
Il contribuente, nel caso in cui ritenga illegittima o infondata la cartella, può presentare al Segretario Generale della Camera di Commercio di Perugia richiesta di riesame, mediante presentazione di memorie difensive, al fine di ottenere l’eventuale annullamento totale o parziale della medesima. La presentazione di memorie difensive, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria che è comunque possibile.
Ricorso alla commissione tributaria provinciale
Avverso la cartella esattoriale è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia entro 60 gg. dalla data di notifica della stessa. Il ricorso deve essere notificato anche alla Camera di Commercio di Perugia tramite Ufficiale Giudiziario, o mediante spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano presso la Segreteria Generale della Camera di Commercio di Perugia.
E' possibile compensare il credito del diritto annuale con altri tributi e contributi a debito, o con lo stesso diritto annuale. Possono avvalersi della compensazione i contribuenti che per errore hanno versato più volte il diritto annuale per lo stesso anno, hanno pagato importi superiori al dovuto, hanno effettuato il versamento ad una Camera di Commercio alla quale non competeva il diritto.
La compensazione viene effettuata con modello F24 - sezione ICI ed altri Tributi locali - indicando nelle colonne :
La seconda sezione da compilare dipende dalla natura del tributo o contributo a debito.
E' inoltre possibile portare in compensazione eventuali crediti vantati per altri tributi o contributi con quanto dovuto per il diritto annuale.
Si ricorda che è esclusa la compensazione per le somme versate con i codici:
Non è possibile ricorrere alla compensazione quando :
Compensazione e maggiorazione
Il diritto annuale, pagato in compensazione nei 30 giorni successivi la scadenza del termine di versamento, deve essere maggiorato della percentuale dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (art. 3 Circolare n. 3587/c Ministero Attività produttive).
Qualora non sia possibile applicare l’istituto della compensazione e sussistano i requisiti per il recupero del diritto annuale erroneamente versato, il contribuente può presentare domanda di rimborso a questa Camera di Commercio entro 24 mesi dal versamento stesso, a pena di decadenza (art.10 commi 1 e 2 D.M.359/2001 e art.17 L.488/99).
La domanda va presentata presso l’Ufficio Diritto Annuale in carta semplice, utilizzando l’apposito modello scaricabile da questa pagina o reperibile presso l'Ufficio Diritto Annuale, e deve essere corredata della documentazione necessaria a comprovare il credito (es. copia del modello F24) e della copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
Diritto annuale 2012
Nota n. 255658 del 27 dicembre 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico
Diritto annuale 2011
Decreto interministeriale del 21 aprile 2011- G.U. n.127 del 03.06.2011
Diritto annuale 2010
Decreto interministeriale del 22.12.2009
Diritto annuale 2009
Nota Circolare 19230 del 3 marzo 2009
Diritto annuale 2008 - Decreto del 01.02.2008 - G.U. n. 54 del 04.03.2008
Diritto annuale 2007 - Decreto del 23.03.2007 - G.U. n. 122 del 28.05.2007
Diritto annuale 2006 - Decreto del 28.03.2006 - G.U. n. 106 del 09.05.2006
Diritto Annuale 2005 - Decreto del 23.03.2005 - G.U. n. 82 del 09.04.2005
Regolamento della Camera di Commercio di Perugia per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale (approvato con delibera n. 2 dell’11.05.2010 e modificato con delibera n. 6 del 30.01.2012)
Circolare MAP n. 3587/C del 20/06/2005
Regolamento sanzioni amministrative - Decreto 27 gennaio 2005, n. 54 - G.U. n. 90 del 19.04.2005
Decreto Ministeriale dell'11 maggio 2001, n. 359