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Diritto annuale

 

Il diritto annuale è un tributo che tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese devono versare ogni anno a favore della Camera di Commercio competente per territorio (L. 580/93 Art. 18).
La misura del diritto è stabilita ogni anno con decreto interministeriale; all'avvicinarsi della scadenza, le Camere di Commercio inviano alle imprese una comunicazione con gli importi e le modalità di pagamento.

 
Chi deve pagare il diritto annuale

Chi non deve pagare il diritto annuale

Diritto annuale 2012

Diritto annuale 2011

Termini di versamento

Ravvedimento operoso

Sanzioni

Ruoli

Compensazioni

Rimborsi

Riferimenti normativi


Chi deve pagare il diritto annuale

Devono pagare il diritto annuale le imprese che, al 1° gennaio di ogni anno, risultano iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e quelle che vengono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese durante l’anno di riferimento.

  • Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese;
  • Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese;
  • Società semplici agricole;
  • Società cooperative;
  • Consorzi;
  • Enti economici pubblici e privati;
  • Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000;
  • GEIE- gruppo europeo di interesse economico;
  • Società semplici non agricole;
  • Società di persone (SNC, SAS);
  • Società tra avvocati D.Lgs.96/2001;
  • Imprese estere con unità locali in Italia;
  • Società a responsabilità limitata;
  • Società a responsabilità limitata unipersonale;
  • Società per azioni;
  • Società in accomandita per azioni;
  • Società consortili a responsabilità limitata;
  • Società consortili per azioni.

Devono pagare il diritto annuale anche le società in liquidazione e le imprese che, pur avendo comunicato la cessazione totale dell'attività, non hanno provveduto alla cancellazione dal Registro Imprese.

 

A partire dal 1° gennaio 2011 sono tenuti al pagamento anche i soggetti iscritti al solo Repertorio economico amministrativo (REA), come Associazioni, Fondazioni, Enti, Comitati o simili.

 

Il diritto annuale è dovuto alla Camera di Commercio nella cui provincia si trova la sede dell’impresa o della società, oppure le eventuali sedi secondarie e unità locali.
Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quella di ubicazione della sede legale dovranno pagare un diritto a ciascuna delle Camere di Commercio competenti per territorio.
Allo stesso modo, le imprese con sede legale all’estero, dovranno pagare un diritto per ogni unità locale alla Camera di Commercio competente per territorio di ubicazione dell’unità locale e/o sede secondaria.
L’importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno.

Il mancato o incompleto versamento del diritto annuale inibisce il rilascio della certificazione del Registro delle Imprese e del dispositivo di firma digitale.

 

Trasferimenti di sede e trasformazioni di natura giuridica:

Le imprese che trasferiscono la sede legale in altra provincia versano il diritto solo alla Camera di Commercio ove è iscritta la sede al 1° gennaio. Se l’impresa è stata costituita dopo il 1° gennaio e, nel corso dello stesso anno, trasferisce la sede in altra provincia, deve versare il diritto solo alla Camera di Commercio di prima iscrizione.

La trasformazione di natura giuridica fra forme societarie appartenenti alla sezione ordinaria (es. da società di persone a società di capitali e viceversa) è del tutto ininfluente per la determinazione degli importi del diritto annuale. Infatti tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese pagano in base al fatturato dell’anno precedente, utilizzando la tabella per scaglioni.

Nel caso di trasformazione di natura giuridica tra una forma societaria appartenente alla sezione ordinaria a una appartenente alla sezione speciale o viceversa (es. da società semplice a società di capitali), il diritto annuale sarà pagato in base alla forma giuridica che l’impresa aveva al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Nei casi di passaggio da una sezione all’altra del Registro delle Imprese senza trasformazione di natura giuridica (es. impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria che passa nella sezione speciale del registro delle imprese come piccolo imprenditore) si determina il diritto annuale avuto riguardo alla sezione in cui si era iscritti al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

 
Chi non deve pagare il diritto annuale

Non devono pagare il diritto annuale:

  • le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa. Le imprese soggette alle altre procedure concorsuali non sono esonerate dal pagamento del diritto annuale;
  • le imprese individuali che hanno cessato l'attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo;
  • le società e gli altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, ed hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo all'approvazione del bilancio finale;
  • le società cooperative in scioglimento da parte dell’Autorità Governativa, a partire dall’anno solare successivo a quello della data del provvedimento.

 

 

Diritto annuale 2012 

 

Nuove iscrizioni

Le nuove imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i nuovi soggetti iscritti al REA nel corso del 2012 sono tenuti al versamento del diritto annuale.


Il pagamento può essere effettuato tramite:
 

  • Telemaco pay - l’importo viene prelevato automaticamente dalla carta prepagata, salvo diversa indicazione da inserire esplicitamente, nell’apposito quadro note del modello di iscrizione o di apertura di unità locale.
  • Modello F24 telematico entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.
  • Modello F24 cartaceo: solo nel caso di oggettiva impossibilità ad accedere ad un proprio conto corrente bancario o per nuove imprese non ancora titolari di un proprio conto corrente , sempre entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.

Con nota n. 255658 del 27/12/2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato per l’anno 2012 gli importi per il diritto annuale 2011.

 

Vai agli importi 2012

 

Diritto annuale 2011

 

Imprese già iscritte


Le imprese già iscritte o annotate nel Registro delle Imprese al 1° gennaio 2011 devono versare il diritto annuale 2011 alla Camera di Commercio di ubicazione entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

N.B. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2011 ha prorogato il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi dal 16 giugno al 6 luglio 2011 senza alcuna maggiorazione. L'articolo 1 del decreto specifica che la proroga si applica a:

 

  • imprese individuali
  • soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore
  • soggetti che partecipano (ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del T.U.I.R. - D.P.R. 917 del 22.12.1986) a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati al punto precedente

 

Con nota del 30.05.2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che l’estensione della proroga si applichi anche al versamento del diritto annuale 2011, che quindi potrà essere versato entro il 6 luglio 2011 senza alcuna maggiorazione, oppure dal 7 luglio al 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40 %, a titolo di interesse corrispettivo.

 

Per gli altri contribuenti i termini di versamento del diritto annuale 2011 restano quelli ordinari:
 

  • entro il 16 giugno senza alcuna maggiorazione
  • entro il 18 luglio maggiorando gli importi dello 0,40% (anche in caso di compensazione)

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto 21 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.127 del 03.06.2011 ha determinato gli importi del diritto annuale dovuti a livello nazionale per l’anno 2011.

La Camera di Commercio di Perugia applica su tali importi la maggiorazione del 20%.

Il pagamento deve essere eseguito, in unica soluzione, tramite il modello F24 TELEMATICO.

 

Ecco in sintesi le principali novità introdotte dal decreto 2011:

  • anche i soggetti REA (associazioni, fondazioni, ecc.) devono versare il diritto annuale nella misura fissa di euro 36,00
  • le società semplici agricole pagano il diritto annuale nella misura fissa di euro 120,00
  • le società semplici non agricole e le società tra avvocati pagano il diritto annuale nella misura fissa di euro 240,00
  • le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria pagano il diritto annuale nella misura fissa di euro 240,00 e non più sulla base del fatturato

   

 

Imprese iscritte nella sezione speciale  

 

Imprese iscritte nella sezione ordinaria

 

Anche quest’anno le imprese che versano il diritto annuale in funzione del fatturato devono porre grande attenzione nel calcolo del diritto, che va effettuato secondo le modalità fissate dal Ministero dello Sviluppo Economico con la  Nota n. 19230 del 03/03/2009.

In ogni operazione intermedia di calcolo devono essere sempre mantenuti cinque decimali. Al diritto base della sede legale (calcolato secondo gli importi nazionali, al netto della maggiorazione del 20%) deve essere sommato l’eventuale importo dovuto per ciascuna unità locale, pari al 20% della sede, moltiplicato per il numero delle unità locali. Sull’intero importo così calcolato, espresso con cinque decimali, deve essere applicata la maggiorazione del 20%. Tale importo deve essere arrotondato prima al 5° decimale, poi al centesimo di euro e infine all’unità di euro.

 

Termini di versamento

L'articolo 8, comma 2 del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 stabilisce che il diritto annuale "è versato dai contribuenti, in un'unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte". Pertanto i termini sono i seguenti:

  • 16 giugno di ogni anno per le imprese individuali e le società di persone;
  • entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per le persone giuridiche con periodo di imposta coincidente con l’anno solare il cui termine di approvazione del bilancio è fissato entro i 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, e per i medesimi soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (c.d. esercizi a cavallo) che analogamente siano tenuti ad approvare il bilancio entro lo stesso termine;
  • entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio per i soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvino il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio (sia con esercizio legale coincidente con l’anno solare, che non coincidente, c.d. “esercizi a cavallo”).

    IMPORTANTE : se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge, il versamento deve essere comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

Tutti i versamenti di cui sopra possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti dalle disposizioni appena illustrate maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, anche in presenza di pagamento eseguito integralmente in compensazione con altri crediti. L’importo così determinato deve essere arrotondato al centesimo di euro e versato con lo stesso codice tributo (3850). In alternativa, sempre entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, i soggetti obbligati possono avvalersi del ravvedimento operoso breve che consente di applicare una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria (3,75% dell’importo dovuto).


Ricordiamo che, ai sensi della L.27 dicembre 1997, n.449, art.24 c.35, il mancato o incompleto versamento del diritto annuale inibisce il rilascio della certificazione del Registro delle Imprese e del dispositivo di firma digitale.

 
Ravvedimento operoso

Che cos’è
Il ravvedimento operoso (previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e dall’art.6 del D.M.54/2005) consente al contribuente di sanare spontaneamente le violazioni commesse, quali le irregolarità di pagamento, mediante il versamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria, a condizione che la violazione stessa non sia stata già accertata.

 

N.B. Dal 1° febbraio 2011 è entrato in vigore il nuovo ravvedimento operoso con le nuove sanzioni previste in caso di ritardato o omesso versamento del diritto annuale.

 

 Le nuove misure sono passate a

  • 1/10 del minimo (ovvero il 3% della sanzione) per ravvedimenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza - ravvedimento breve
  • 1/8 del minimo (ovvero il 3,75% della sanzione) per ravvedimenti effettuati entro un anno dalla scadenza - ravvedimento lungo
     

Le nuove percentuali sono applicate alle violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011.

 

Per tutte le violazioni (ovvero le scadenze di versamento) antecedenti a questa data sono invece confermate le precedenti percentuali (rispettivamente del 2,5% per il ravvedimento breve e del 3% per il ravvedimento lungo) come di seguito descritte:

 

Ravvedimento Breve - entro 30 GIORNI dalla scadenza del termine ordinario di versamento - mediante il pagamento:

    • del diritto annuale dovuto;
    • di 1/12 della sanzione irrogabile, pari al 2,5% del diritto dovuto;
    • degli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo.
  • Ravvedimento Lungo - entro 1 ANNO dalla scadenza del termine ordinario di versamento - mediante il pagamento:
    • del diritto annuale dovuto;
    • di 1/10 della sanzione irrogabile, cioè il 3% del diritto dovuto;
    • degli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo.

Cosa si intende per termine ordinario di versamento:

  • per le imprese già iscritte al 1 gennaio dell’anno di riferimento questo termine, per la maggior parte dei soggetti, è il 16 giugno (e quindi ad esempio il termine ultimo per il ravvedimento 2008 è il 16.06.2009). In generale il termine coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi;
  • per le imprese e/o unità locali e sedi secondarie di nuova iscrizione il termine ordinario é quello dei 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o annotazione, e di conseguenza il termine per il ravvedimento lungo è di 30+ 365 gg dalla data di presentazione della domanda.

Le imprese potranno sanare la violazione relativa al diritto annuale tramite il ravvedimento operoso sulla base della tipologia di violazione:

  • versamenti tardivi: a fronte di un versamento tardivo già eseguito, il ravvedimento prevede la possibilità di sanare la violazione eseguendo il versamento contestuale dell’interesse (calcolato dalla data di scadenza del termine ordinario alla data del versamento già eseguito) e della sanzione ridotta (2,5% o 3% a seconda se entro il termine per il “ravvedimento breve” o per il “ravvedimento lungo”);
  • versamenti omessi: il ravvedimento prevede la possibilità di sanare la violazione eseguendo contestualmente il versamento dell’importo del diritto dovuto + interessi + sanzione ridotta (2,5% o 3% a seconda se entro il termine per il “ravvedimento breve” o per il “ravvedimento lungo”);
  • versamenti parziali eseguiti entro il termine ordinario di scadenza: il calcolo degli interessi e della sanzione si esegue sul residuo importo ancora dovuto;
  • versamenti parziali eseguiti oltre il termine ordinario di scadenza: il calcolo degli interessi si esegue sull’importo già versato sino alla data del primo versamento eseguito e sul residuo diritto dovuto sino alla data del pagamento con ravvedimento, la sanzione si calcola sull’intero diritto dovuto (in quanto il versamento parziale oltre la scadenza si considera comunque omesso).

                         

Come si versa
Il versamento va effettuato con il modello F24, compilando la Sez. ICI e TRIBUTI LOCALI ed indicando i seguenti codici:

  • codice ente: sigla della provincia a cui è dovuto il versamento (es. “PG” per Perugia);
  • codice tributo:
    • 3850 diritto annuale dovuto;
    • 3851 interessi di mora calcolati al tasso legale con maturazione dal giorno successivo alla scadenza del termine ordinario fino al giorno in cui si paga (ammontare tributo x tasso legale annuo x n. giorni)/365;
    • 3852 sanzione pari al 2,5% (ravvedimento breve) o al 3% (ravvedimento lungo) dell’importo del diritto dovuto anno di riferimento: es. 2010.
       

I codici tributo 3851 e 3852 non sono compensabili (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23.05.2003)

dal al interesse legale disposizione normativa
21.04.1942 15.12.1990 5%
16.12.1990 31.12.1996 10% Legge 26 novembre 1990, n. 353
01.01.1997 31.12.1998 5% Legge 23 dicembre 1996, n. 662
01.01.1999 31.12.2000 2,5% D.M. 10 dicembre 1998
01.01.2001 31.12.2001 3,5% D.M. 11 dicembre 2000
01.01.2002 31.12.2003 3% D.M. 11 dicembre 2001
01.01.2004 31.12.2007 2,5% D.M. 1 dicembre 2003
01.01.2008 31.12.2009 3% D.M. 12 dicembre 2007
01.01.2010 31.12.2010 1% D.M. 4 dicembre 2009
01.01.2011   1,5% D.M. 7 dicembre 2010

 

Sanzioni

Nei casi di tardivo e omesso versamento è irrogata (ai sensi dell’art. 18 della legge 580/93 e successive modifiche ed integrazioni) una sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell’ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia previste dal D.M. 27/01/2005 n. 54 (G.U. n. 90 del 19.04.2005) nonché dal Regolamento modificato dalla Camera di Commercio di Perugia con delibera consiliare n. 2 dell'11 maggio 2010.

La Camera di Commercio di Perugia applica:

  • la sanzione del 10% nei casi di tardivo versamento
  • la sanzione del 30% nei casi di omesso versamento

Non si considera omesso (perché trattasi di c.d. “violazione formale”) il versamento effettuato in favore di una Camera di Commercio incompetente per territorio, se effettuato per l’intero importo dovuto ed entro i corretti termini di scadenza.

Il Decreto Ministeriale 27/01/2005 n. 54 (entrato in vigore il 4 maggio 2005) e il Regolamento adottato in materia dalla Camera prevedono due tipologie di violazioni:

  • Tardivo versamento: si intende il versamento effettuato, per l’intero importo del diritto dovuto, con un ritardo non superiore ai 30 giorni rispetto al termine ordinario, senza il contestuale versamento dell’interesse corrispettivo vigente - se dovuto -, anche in presenza di integrale compensazione dell’importo a versamento. La sanzione applicabile a questa violazione è pari al 10% del diritto dovuto;
  • Omesso versamento: si intende, oltre al versamento non effettuato, anche;
    • il versamento eseguito con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto al termine di scadenza;
    • il versamento effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato entro i termini di scadenza.

      IMPORTANTE
      : Nel caso di versamenti parziali, al fine di individuare la base di calcolo della sanzione, è necessario verificare se il versamento parziale sia stato effettuato entro la scadenza del termine ordinario.

Nel caso di versamento parziale effettuato entro la scadenza la sanzione va commisurata al solo diritto omesso.
Nel caso di versamento parziale effettuato oltre la scadenza ordinaria ed entro i 30 giorni successivi la sanzione va così calcolata: 10% del diritto pagato (in quanto il versamento incompleto è considerato comunque tardivo) + 30% del diritto omesso.
Nel caso di versamento parziale effettuato oltre la scadenza ordinaria la base di calcolo della sanzione è rappresentata dall’intero importo dovuto, in quanto tale versamento incompleto è considerato comunque omesso (art.3 D.M. n.54/2005), e come tale va applicata la sanzione del 30% su tutto il diritto dovuto.


Per termine ordinario di versamento si intende il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi per le imprese già iscritte (termine stabilito dall’art. 17 DPR 435/2001 commi 1 e 3 per la maggior parte delle imprese il 20 giugno di ogni anno fino al 2006, dal 2007 il 16 giugno di ogni anno). In generale il termine coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Per le imprese, le unità locali e le sedi secondarie di nuova iscrizione detto termine è stato definito nei decreti annuali (di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione e/o annotazione).

La regolarizzazione degli omessi o ritardati versamenti va effettuata con il modello F24, compilando la Sez. ICI e TRIBUTI LOCALI ed indicando i seguenti codici:

  • codice ente: sigla della provincia a cui è dovuto il versamento (es. “PG” per Perugia);
  • codice tributo:
    • 3850 diritto annuale dovuto;
    • 3851 interessi di mora calcolati al tasso legale con maturazione dal giorno successivo alla scadenza del termine ordinario fino al giorno del versamento;
    • 3852 sanzione determinata con le modalità sopra descritte.

      IMPORTANTE
      : I codici tributo 3851 e 3852 non sono compensabili (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 115/E del 23.05.2003).
       
  • anno di riferimento: per tutti e tre i codici tributo l’anno da indicare è l’anno di imposta cui si riferisce la violazione e non l’anno in cui si procede alla regolarizzazione

 

Ruoli

La Camera di Commercio di Perugia procede alla contestazione delle violazioni per diritto annuale tramite iscrizione a ruolo diretta (art.17 comma 3 del D.Lgs.n.472/1997).

In seguito all'emissione del ruolo il concessionario competente, notifica una cartella esattoriale così composta:

  • l’intestazione contiene i dati del contribuente: nome o denominazione, indirizzo, codice fiscale,...ecc.
    Nel caso di società di persone la cartella viene notificata anche ai soci in qualità di coobbligati in solido al pagamento. In tal caso il pagamento da parte di un socio estingue il debito della società. Per le società di capitali in liquidazione è prevista la notifica presso il liquidatore.
  • la parte tabellare presenta una riga per ogni codice tributo:
    • il codice tributo 961 indica il diritto annuale da versare parzialmente o totalmente a seconda dei casi; a fianco del codice è indicato l’anno di competenza a cui si riferisce;
    • il codice 962 si riferisce alla sanzione applicata in base a quanto previsto dal decreto 54/2005;
    • il codice 992 si riferisce agli interessi, calcolati dalla scadenza del diritto annuale al giorno di pagamento o, in caso di omesso pagamento, alla data di emissione dei ruoli, secondo il tasso legale vigente.

      Attenzione
      : Per una chiara lettura della cartella, ai fini dell' identificazione dell' impresa debitrice, si prega di prestare massima attenzione al numero REA indicato a pagina 2 della stessa (dettaglio degli addebiti) sotto i dati identificativi della Camera di Commercio che ha emesso il ruolo.

 

L'importo richiesto nella cartella esattoriale potrà essere pagato tramite il bollettino allegato, in banca o alla posta o direttamente allo sportello del concessionario competente alla riscossione che, per la provincia di Perugia è: EQUITALIA S.p.A. con sede in Foligno (PG), Via Daniele Manin n.22.
Per eventuali richieste di rateazione di importi di diritto annuale iscritti a ruolo rivolgersi direttamente all’Agente della riscossione. Infatti, in base alle nuove disposizioni introdotte dagli art. 19 del DPR n. 602 del 1973 e 26 del D.lgs. n. 46 del 1999, come modificati, rispettivamente, dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 36 del decreto legge n. 248/2007, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, viene attribuito agli agenti della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

 

Richiesta di riesame della cartella

Il contribuente, nel caso in cui ritenga illegittima o infondata la cartella, può presentare al Segretario Generale della Camera di Commercio di Perugia richiesta di riesame, mediante presentazione di memorie difensive, al fine di ottenere l’eventuale annullamento totale o parziale della medesima. La presentazione di memorie difensive, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria che è comunque possibile.

 

Ricorso alla commissione tributaria provinciale

Avverso la cartella esattoriale è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia entro 60 gg. dalla data di notifica della stessa. Il ricorso deve essere notificato anche alla Camera di Commercio di Perugia tramite Ufficiale Giudiziario, o mediante spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano presso la Segreteria Generale della Camera di Commercio di Perugia.

 
Compensazioni

E' possibile compensare il credito del diritto annuale con altri tributi e contributi a debito, o con lo stesso diritto annuale. Possono avvalersi della compensazione i contribuenti che per errore hanno versato più volte il diritto annuale per lo stesso anno, hanno pagato importi superiori al dovuto, hanno effettuato il versamento ad una Camera di Commercio alla quale non competeva il diritto.
La compensazione viene effettuata con modello F24 - sezione ICI ed altri Tributi locali - indicando nelle colonne :

  • codice ente locale - PG;
  • codice tributo - 3850;
  • anno di riferimento - anno per cui risulta il credito (verificare sempre l’esatto importo del credito con l’ufficio Diritto Annuale);
  • importi a credito compensati - importo del credito utilizzato.

La seconda sezione da compilare dipende dalla natura del tributo o contributo a debito.
E' inoltre possibile portare in compensazione eventuali crediti vantati per altri tributi o contributi con quanto dovuto per il diritto annuale.

Si ricorda che è esclusa la compensazione per le somme versate con i codici:

  • 3851 – interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale
  • 3852 – sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale.

Non è possibile ricorrere alla compensazione quando :

  • l’importo è stato pagato con una modalità diversa dal modello F24 (es contanti, addebito automatico);
  • il modello è stato compilato correttamente, ma l’errore nell’accredito dipende dall’intermediario (Banca o Ufficio Postale: in tal caso occorre rivolgersi all’intermediario che ha commesso l’errore, il quale è tenuto ad effettuare la correzione).

Compensazione e maggiorazione
Il diritto annuale, pagato in compensazione nei 30 giorni successivi la scadenza del termine di versamento, deve essere maggiorato della percentuale dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (art. 3 Circolare n. 3587/c Ministero Attività produttive).

 

Rimborsi

Qualora non sia possibile applicare l’istituto della compensazione e sussistano i requisiti per il recupero del diritto annuale erroneamente versato, il contribuente può presentare domanda di rimborso a questa Camera di Commercio entro 24 mesi dal versamento stesso, a pena di decadenza (art.10 commi 1 e 2 D.M.359/2001 e art.17 L.488/99).
La domanda va presentata presso l’Ufficio Diritto Annuale in carta semplice, utilizzando l’apposito modello scaricabile da questa pagina o reperibile presso l'Ufficio Diritto Annuale, e deve essere corredata della documentazione necessaria a comprovare il credito (es. copia del modello F24) e della copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

 
Riferimenti normativi

 

Diritto annuale 2012

Nota n. 255658 del 27 dicembre 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico

Diritto annuale 2011

Decreto interministeriale del 21 aprile 2011- G.U. n.127 del 03.06.2011

Diritto annuale 2010

Decreto interministeriale del 22.12.2009

Diritto annuale 2009
Nota Circolare 19230 del 3 marzo 2009

Diritto annuale 2008 - Decreto del 01.02.2008 - G.U. n. 54 del 04.03.2008
Diritto annuale 2007 - Decreto del 23.03.2007 - G.U. n. 122 del 28.05.2007
Diritto annuale 2006 - Decreto del 28.03.2006 - G.U. n. 106 del 09.05.2006
Diritto Annuale 2005 - Decreto del 23.03.2005 - G.U. n. 82 del 09.04.2005
Regolamento della Camera di Commercio di Perugia per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale (approvato con delibera n. 2 dell’11.05.2010 e modificato con delibera n. 6 del 30.01.2012)
Circolare MAP n. 3587/C del 20/06/2005
Regolamento sanzioni amministrative - Decreto 27 gennaio 2005, n. 54 - G.U. n. 90 del 19.04.2005
Decreto Ministeriale dell'11 maggio 2001, n. 359

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