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Registro imprese

 

 Avviso:

  • Dal 9 maggio 2012 diventa obbligatorio l’utilizzo della nuova modulistica Registro Imprese, prevista dal decreto ministeriale del 29 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.287 del 10 dicembre 2011.

Queste le novità più rilevanti:

Imprese individuali

Le imprese individuali non potranno più inviare pratiche con Comunica-Fedra, ma dovranno obbligatoriamente utilizzare lo strumento Comunica-Starweb o programmi compatibili.


Contratti di rete

I Contratti di Rete possono essere iscritti solo con il software Comunica-Starweb o programmi compatibili. 
  

  •  A partire dal 19 marzo 2012 l’ufficio Registro Imprese, invia tutte le comunicazioni aventi ad oggetto richieste di regolarizzazione di pratiche telematiche e provvedimenti di rifiuto esclusivamente tramite posta elettronica certificata.

    Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata all’interno della pratica Comunica come domicilio elettronico dell’impresa e, in caso di società, anche all’indirizzo Pec risultante in visura.

    Pertanto, le denunce di iscrizione presentate al Registro imprese, da quelle imprese costituite in forma societaria prima del 29 novembre 2008 che non hanno ancora comunicato l'indirizzo PEC (esclusi il deposito dei bilanci, le denunce REA, i trasferimenti di quote di S.R.L. e i trasferimenti di azienda), verranno sospese fino all'integrazione delle stesse con l'indirizzo PEC. (art. 37 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modifiche dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012 )
    Trascorsi tre mesi senza che la PEC sia stata comunicata, la pratica verrà evasa e verrà applicata la sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile. 
     

Chi svolge un’attività economica sotto forma di impresa deve iscriversi al Registro Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio presentando la domanda all'ufficio della Camera di Commercio della provincia nella quale l'imprenditore (ditta individuale o società) ha la sede legale.


Il Registro Imprese oggi unifica quelli che un tempo erano il Registro delle Società, tenuto dalle Cancellerie Commerciali dei Tribunali, e il Registro Ditte, tenuto dalle Camere di Commercio; cura l’iscrizione e la conservazione di tutti gli atti e documenti inerenti la vita delle imprese, è pubblico ed è tenuto secondo tecniche informatiche che forniscono informazioni in tempo reale sulle imprese di tutto il territorio nazionale.


Il Registro Imprese è diviso in una sezione ordinaria e una sezione speciale.
Nella sezione ordinaria si iscrivono: imprenditori commerciali, società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi con attività esterna, società consortili e altri soggetti in base alla normativa vigente.
Alla sezione speciale si iscrivono, con diverse qualifiche: 

  • imprenditori agricoli (persone fisiche e persone giuridiche);
  • piccoli imprenditori commerciali e coltivatori diretti;
  • società semplici;
  • e vengono anche annotate le imprese artigiane iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane.

(Normativa di riferimento: Art. 2188 e seguenti del Codice Civile; Legge 580 del 29/12/93 art. 8; D.P.R. n. 581 del 7/12/95; Legge 340/00 art. 31; Legge 284/02 art. 13 ter; Decreto Ministero delle Finanze 17/05/2002 n. 127.)


Modalità di iscrizione


Modalità di iscrizione
Al Registro Imprese vanno iscritti tutti i fatti relativi alla vita dell’impresa: costituzione, modifiche, cessazione, bilanci ed elenchi soci, etc.
Le imprese individuali, le società e gli altri soggetti devono obbligatoriamente presentare le denunce di iscrizione, modificazione, rinnovo cariche sociali e cessazione, nonché il deposito dei bilanci e degli elenchi soci, mediante Trasmissione telematica.
Per trasmettere una pratica al Registro Imprese non ci si può avvalere di un normale sistema di posta elettronica. Occorre utilizzare un canale privilegiato che garantisce la sicurezza dell’invio: il sistema Telemaco.
L’utente o il professionista che vuole inviare delle pratiche deve, innanzi tutto, sottoscrivere una convenzione Telemaco-pay con la Camera di Commercio o con una delle associazioni di categoria convenzionate, e deve possedere la “smart-card” per la sottoscrizione dei documenti mediante firma digitale.
Inoltre deve essere munito del seguente hardware e software:

  • personal computer con collegamento ad Internet e casella di posta elettronica;
  • lettore di smart-card;
  • software Fedra scaricabile gratuitamente dal sito di Infocamere;
  • software per firma digitale Dike, scaricabile gratuitamente dal sito Infocamere:www.card.infocamere.it;
  • eventuale scanner;
  • software di conversione di documenti in formato .pdf/a.

    Pratica digitale: la pratica elaborata informaticamente e sottoscritta con firma digitale, viene presentata direttamente allo sportello su supporto informatico (CD o floppy).


I modelli, sia cartacei che informatici, vanno sottoscritti dai soggetti obbligati (titolare, soci, amministratori, sindaci).
Nel caso di elaborazione di pratica telematica o di pratica digitale, qualora l’obbligato alla sottoscrizione non abbia il dispositivo di firma digitale, o sia impossibilitato a provvedere, potrà delegare a presentare la denuncia, tramite apposito modello di procura, un procuratore che ne sia provvisto.

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Voci collegateimpresa, impresa individuale, invio telematico, pratiche telematiche, registro delle imprese, telemaco

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