A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità finanziaria per il 2011, dal 1° febbraio 2011 entrerà in vigore il nuovo ravvedimento operoso con le nuove sanzioni previste in caso di ritardato o omesso versamento del diritto annuale.
Le nuove misure passano a
Le nuove percentuali saranno applicate per le violazioni commesse a partire dal 1 febbraio 2011.
Per tutte le violazioni (ovvero le scadenze di versamento) antecedenti a questa data sono invece confermate le precedenti percentuali (rispettivamente del 2,5% per il ravvedimento breve e del 3% per il ravvedimento lungo).
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