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Ravvedimento operoso 2011, nuove percentuali per la sanzione

 

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità finanziaria per il 2011, dal 1° febbraio 2011 entrerà in vigore il nuovo ravvedimento operoso con le nuove sanzioni previste in caso di ritardato o omesso versamento del diritto annuale.

 

Le nuove misure passano a

  • 1/10 del minimo (ovvero il 3% della sanzione) per ravvedimenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza - ravvedimento breve
  • 1/8 del minimo (ovvero il 3,75% della sanzione) per ravvedimenti effettuati entro un anno) dalla scadenza - ravvedimento lungo

 

Le nuove percentuali saranno applicate per le violazioni commesse a partire dal 1 febbraio 2011.

 

Per tutte le violazioni (ovvero le scadenze di versamento) antecedenti a questa data sono invece confermate le precedenti percentuali (rispettivamente del 2,5% per il ravvedimento breve e del 3% per il ravvedimento lungo).

 

Per saperne di più vai alla pagina dedicata
 

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