L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.
Può essere svolta con tecniche manuali e/o con l’utilizzazione di apparecchi elettromeccanici per uso estetico.
In base all'art. 10 della legge n. 40/2007 lo svolgimento dell’attività di estetista è subordinato alla sola DICHIARAZIONE DI INZIO ATTIVITA’ che deve essere presentata presso il Comune territorialmente competente (non è più necessaria quindi l'autorizzazione comunale).
I presupposti per lo svolgimento dell’attività di estetista sono quindi:
(Principali riferimenti normativi: Legge 4 Gennaio 1990 n.1; L.R.10/1990; Legge n. 40/2007)
Riconoscimento della qualificazione professionale
Requisiti
La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l’assolvimento dell’obbligo scolastico, dai soggetti che (ART.3 L.1/1990):
Ai sensi dell’art 8 della L.1/1990 la qualificazione professionale di ESTETISTA si intende conseguita inoltre dai soggetti che alla data di entrata in vigore della L.n.1 del 04/01/1990 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 05/01/1990) siano stati titolari, soci o responsabili tecnici di imprese svolgenti i c.d. mestieri affini per almeno due anni.
La qualificazione è altresì posseduta dai soggetti che abbiano svolto l’attività sopra indicata in qualità di dipendente per un periodo non inferiore a tre anni nel corso del quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della L.1/1990.
Sono subordinate al possesso dei requisiti tecnico – professionali di cui alla L.1/1990 l’attività di esercizio di lampade abbronzanti e l’attività di ricostruzione di unghie artificiali.
Sono escluse le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
Non è ammesso lo svolgimento dell’attività in forma ambulante.
Non è ammesso il rilascio di qualifiche parziali (Cfr. art 1 L.1142/1970).
Riconoscimento della qualificazione professionale
Per ottenere il riconoscimento della qualificazione professionale l’interessato può utilizzare l’apposito modello prestampato predisposto dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato (reperibile presso lo sportello artigianato della Camera di Commercio), al quale andranno allegati: