Attività di facchinaggio
Sono imprese di facchinaggio quelle che svolgono almeno una delle seguenti attività:
- portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
- insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.
Queste attività sono prese in considerazione dal regolamento che disciplina l’attività di facchinaggio solo se esercitate per conto terzi.
Le attività di cui alla lett.B rientrano nella definizione di facchinaggio (e pertanto sono subordinate al possesso dei requisiti) solo qualora preliminari e/o complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti.
(Principali riferimenti normativi: legge n. 241 del 7.8.1990; legge n. 57 del 5.3.2001; D.M. 221 del 30.06.2003; circolare ministero attività produttive n. 3750/C del 30.12.2003; circolare ministero attività produttive 560730 del 30/12/2003.
Requisiti
Riconoscimento requisiti
Fasce di classificazione
Requisiti
Le imprese che intendono svolgere una delle attività sopra descritte devono denunciare l’inizio dell’attività alla Camera di Commercio della provincia dove è ubicata la sede legale il giorno stesso dell’inizio dell’attività, dichiarando il possesso dei requisiti di onorabilità, capacità economico-finanziaria.
Requisiti di onorabilità
Devono essere posseduti dall’imprenditore, pertanto: nel caso di ditta individuale dal titolare e dall’institore o il direttore che questi abbia preposto all’esercizio dell’impresa, di un ramo di essa o di una sua sede; nel caso di società in nome collettivo da tutti i soci; nel caso di società in accomandita semplice da tutti i soci accomandatari; nel caso di società di capitali e di cooperative da tutti gli amministratori.
I requisiti di onorabilità sono:
- assenza di sentenza penale definitiva di condanna, o mancanza di pendenza di procedimenti penali nei quali sia stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- assenza di sentenza penale passata in giudicato di condanna a pena detentiva per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- mancata comminazione di pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte, oppure dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
- mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
- assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
- assenza di contravvenzioni non conciliabili in via amministrativa per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, in particolare per le società cooperative, violazioni della Legge 142/01.
Requisiti di capacità economico-finanziaria
I requisiti richiesti sono:
- una comprovata affidabilità attestata da un istituto bancario (è necessario produrre, in originale, una attestazione di un istituto bancario);
- inesistenza di notizie sui protesti, iscritte nel registro informatico di cui alla legge 480/95 a carico del titolare di impresa individuale, dei soci delle s.n.c. e della s.a.s., degli amministratori delle società di capitali e delle società cooperative;
- iscrizione all’INPS e all’INAIL, in presenza dei presupposti di legge, di tutti gli addetti all’attività di facchinaggio, compreso il titolare, i familiari collaboratori ed i soci lavoranti.
Riconoscimento requisiti
Va compilato un apposito modulo (reperibile allo sportello o scaricabile dalla sezione modulistica di questa pagina) da allegare al modello di iscrizione o di denuncia di inizio attività per il Registro Imprese o per l’Albo delle imprese artigiane (per ulteriori dettagli sulle modalità di iscrizione si possono consultare le sezioni Registro imprese e Albo imprese artigiane selezionabili dall’indice della Homepage).
Il modulo serve per attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti e il preposto alla gestione tecnica.
Il modulo deve essere sottoscritto dal denunciante (titolare o legale rappresentante) e dal responsabile tecnico, se diverso dal denunciante.
Alla denuncia vanno altresì allegati:
- certificazioni attestanti l’iscrizione all’Inail e all’Inps, ricorrendone i presupposti da legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare, i familiari e i soci prestatori d’opera;
- attestazione bancaria di titolarità di comprovata affidabilità. Per le imprese di nuova costituzione la documentazione bancaria deve essere prodotta alla fine dell’esercizio successivo al primo anno di attività;
- copia del documento di identità in corso di validità del denunciante;
- attestazione del versamento di € 168 su c/c postale n. 8003 per Tasse di Concessione Governativa;
- per la denuncia di inizio attività di facchinaggio è prevista una maggiorazione dei diritti pari a 9 € per le ditte individuali e 15 € per le società. In caso di pratica telematica l’importo sarà detratto dal conto dell’utente, in caso di modello cartaceo invece dovrà essere versato sul c/c 134064 intestato alla Camera di Commercio di Perugia o direttamente alla cassa.
La Camera di Commercio deve accertare la veridicità di quanto dichiarato. Nel caso in cui le dichiarazioni non risultino veritiere, la Camera adotta un provvedimento che impone all’impresa di cessare l’attività; inoltre, nell’ipotesi che il fatto assuma il rilievo di dichiarazioni false, effettuerà apposita segnalazione all’autorità giudiziaria.
La denuncia di inizio attività si intende accettata se entro 60 giorni dal deposito l’impresa non ha ricevuto richieste di integrazione o comunicazioni di diniego. La Camera di Commercio può comunque, in qualsiasi momento, verificare la permanenza del possesso dei requisiti.
Fasce di classificazione
Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume di affari, al netto dell’IVA, realizzato in media nell’ultimo triennio, nello specifico settore di attività.
Sono previste 3 fasce di classificazione:
- inferiore a 2,5 milioni di euro;
- da 2,5 a 10 milioni di euro;
- superiore a 10 milioni di euro;
Le imprese di facchinaggio di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite d’ufficio nella fascia iniziale. Le imprese attive da non meno di due anni accedono alle fasce di classificazione in base alla media del volume d’affari al netto dell’IVA nel periodo di riferimento, presentando apposita dichiarazione alla quale andrà allegata dichiarazione sostitutiva contenente l’elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento e dei compensi ricevuti per questi.