L’attività impiantistica riguarda tutte le imprese che svolgono, in forma individuale o societaria, le attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti collocati all'interno degli edifici medesimi o delle relative pertinenze, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso.
L’attività di installazione impianti è disciplinata dal D.M. n.37 del 22 gennaio 2008 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”, entrato in vigore il 27/03/2008.
Il Decreto ha modificato le disposizioni previste dalla Legge n. 46 del 5 marzo 1990 sia per quanto riguarda l'ambito di applicazione che i requisiti tecnico professionali.
Responsabile tecnico in "esclusiva"
Cosa fare: la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
Il Decreto Ministeriale n. 37/2008 ha ampliato l’ambito di applicazione e ha riclassificato i diversi settori; si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
Gli impianti sono classificati come segue:
Requisiti per lo svolgimento dell’attività
Requisiti morali
Il titolare dell’impresa individuale, tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s., i legali rappresentanti e tutti gli amministratori delle società di capitale devono possedere i requisiti morali ovvero non devono essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia (L.31/05/1965 n.575).
Requisiti professionali
Le imprese sono abilitate all'esercizio delle attività di impiantistica se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale sono in possesso dei requisiti professionali.
In caso di nomina del responsabile tecnico è necessario che quest’ultimo abbia un rapporto di immedesimazione con l’impresa, cioè un vincolo stabile e continuativo, che comporti un costante controllo ed un rapporto diretto con la struttura operativa. Ciò si realizza con i seguenti inquadramenti:
Per svolgere l'attività di impiantistica occorre che il titolare dell’impresa, oppure il legale rappresentante o il responsabile tecnico designato possieda uno dei seguenti requisiti:
La Camera di commercio provvede ad effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
Responsabile tecnico in "esclusiva"
L'art. 3 comma 2 del DM n. 37/2008 stabilisce che il responsabile tecnico "svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa". Ciò garantisce una maggiore responsabilizzazione della persona fisica in possesso dei requisiti, la quale non potrà svolgere nessun'altra attività di carattere continuativo (sia essa imprenditoriale, autonoma, subordinata che professionale) né operare nell'ambito di più imprese.
Cosa fare: la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
Le imprese che intendono svolgere una delle attività di impiantistica sopra descritte devono presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) - modello SCIA/37-, alla Camera di Commercio della provincia in cui si trova la sede legale il giorno stesso dell’inizio dell’attività, dichiarando il possesso dei requisiti morali e tecnico professionali previsti dalla legge.
La S.C.I.A. deve essere necessariamente allegata ad una pratica ComUnica di inizio o variazione attività.
La data di inizio attività deve necessariamente coincidere con quella di presentazione della domanda in quanto l’attività non può essere iniziata prima della presentazione della denuncia al Registro delle Imprese o all’Albo Imprese Artigiane.
Qualora l’ufficio, nei 60 giorni successivi all’ iscrizione della denuncia, accerti la mancanza dei requisiti attiverà le procedure inibitorie.
Dichiarazione di conformità
Al termine dei lavori l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti, utilizzando il nuovo modello previsto dal D.M. 37/2008 e gli allegati tecnici, se previsti.
Copia della dichiarazione di conformità, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico dell’impresa, deve essere depositata entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto, il quale ne trasmette copia alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto.
Voci collegatealbo imprese artigiane, autorizzazione installatore impianti, registro delle imprese
Esprimi il tuo voto:
Condividi: