Per commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande (es. ospedali, mense, …).
L’attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.
L'art. 5 del D. Lgs. 114/98, così come modificato dall’art.9 del D. Lgs. 147 del 6 agosto 2012 dispone che " L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, comma 1 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ".
Pertanto, dal 14 settembre 2012, con l’entrata in vigore del D. Lgs 147/12, sono stati aboliti i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, è necessario il solo possesso dei requisiti di onorabilità .
Principale normativa di riferimento:
Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (attuazione della Direttiva 2006/123/CE)
Circolare 3635/C 6/05/2010, del Ministero dello Sviluppo Economico
D. Lgs. 147 del 6 agosto 2012
Circolare 3656/C 12/09/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e succ. modifiche e integrazioni
Regolamento Regionale dell’Umbria n.39/1999 e succ. modifiche ed integrazioni
Requisiti morali
Ai sensi del D.Lgs. 59/10 art.71, non possono esercitare l’attività commerciale:
Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e), f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
Il possesso dei predetti requisiti è riferito oltre che al legale rappresentante o ad altra persona preposta all’attività commerciale, a seconda delle differenti forme d’impresa, a tutti i soggetti di seguito indicati (mod. ONO/ALT/INGR/59):
Esercizio congiunto commercio all'ingrosso e al dettaglio
L’art. 26 del D. Lgs. 114/98 così come novellato dall’art. 8 comma 2 lett.C) del D. Lgs.147/12 prevede che ‘ nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, l’intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell’applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività’.
Ne consegue che dal 14 settembre 2012, con l’entrata in vigore del D. Lgs 147/12, è stato eliminato il divieto di esercizio congiunto dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio previsto dalla precedente formulazione del comma ora sostituito.
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
L’esercizio dell’attività è subordinato alla presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di inizio Attività): l’attività quindi non può essere esercitata prima dell’avvenuta presentazione della denuncia all’ ufficio Registro Imprese contenente tale modello: la data di inizio attività deve pertanto coincidere con la data di presentazione della denuncia al Registro delle Imprese.
La segnalazione va fatta con apposito modello SCIA/INGR/59/10 che deve essere allegato alla modulistica telematica con la quale si denuncia l’inizio dell’attività di commercio all’ingrosso .
Le Camere di Commercio sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni.
Costi
Sono dovuti gli ordinari diritti di segreteria e l’imposta di bollo previsti per la presentazione delle relative denunce al Registro delle Imprese.