Commercio all'ingrosso
Per commercio all'ingrosso si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande (es. ospedali, mense, …).
L’attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.
Il commercio all’ingrosso, compreso quello di prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, può essere esercitato dai soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71 c.1 del D.Lgs 59/2010.
Se l'attività è svolta nell’ambito del settore merceologico alimentare, il suo esercizio è subordinato anche al possesso di uno dei requisiti professionali esplicitati nel successivo c. 6 dell’articolo 71.
Principale normativa di riferimento:
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (attuazione della Direttiva 2006/123/CE)
- Circolare 3635/C 6 maggio 2010, del Ministero dello Sviluppo Economico
- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114
- Regolamento Regionale dell’Umbria n.39/1999 e succ. modifiche ed integrazioni
Requisiti morali
Requisiti professionali per settore alimentare
Esercizio congiunto commercio all'ingrosso e al dettaglio
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Costi
Requisiti morali
Ai sensi del D.Lgs. 59/10 art.71, non possono esercitare l’attività commerciale:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.
Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e), f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
Il divieto di esercizio dell’attività non si applica se, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena - sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione - .
I requisiti devono essere posseduti da tutti i soggetti di seguito indicati (mod. ONO/ALT/INGR/59):
- imprese individuali: il titolare
- società in nome collettivo: tutti i soci
- società in accomandita semplice e le società in accomandita per azioni: i soci accomandatari
- società per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative: i legali rappresentanti e tutti i membri del consiglio di amministrazione
- società estere con sedi secondarie in Italia: coloro che li rappresentino stabilmente in Italia
- soggetti REA: i legali rappresentanti ed i membri del consiglio di amministrazione
- consorzi con attività esterna, le società consortili o i consorzi cooperativi: il legale rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%
Requisiti professionali per il settore alimentare
Il commercio all'ingrosso nel settore alimentare può essere svolto se il titolare dell’impresa individuale o, per le società, il legale rappresentante o altra persona preposta all’attività commerciale, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- aver frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto relativo al settore merceologico alimentare;
- aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’INPS;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- aver esercitato in proprio per almeno due anni, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio, la vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari;(*)
- essere stato iscritto al REC per uno dei gruppi merceologici alimentari individuati dalle lette a), b) e c) dell’art. 12, comma 2, del D.M. 375/1988, salvo cancellazione dal medesimo registro,volontaria o per perdita requisiti. (**)
(*) nota ministeriale prot. 53422 del 18/05/2010
(**) risoluzione del Ministero n. 61559 del 31/05/2010
Eventuali casi particolari saranno valutati singolarmente dall’Ufficio Registro Imprese
Esercizio congiunto commercio all'ingrosso e al dettaglio
E’ vietato l’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, salvo deroghe stabilite dalle regioni.
Il Regolamento Regionale dell’Umbria n.39/1999 (così come modificato dal reg.5/2006) ha previsto che il divieto non si applichi ai seguenti prodotti:
- macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria e l’artigianato
- elettrodomestici, materiale elettrico ed elettronico;
- colori, vernici e carta da parati;
- ferramenta ed utensileria;
- articoli per impianti idraulici, a gas ed impianti igienici;
- articoli per riscaldamento;
- strumenti di ottica, cinefotoottica, scientifici e di misura;
- macchine, attrezzature, mobili ed articoli vari per ufficio;
- auto-moto-cicli e relativi ricambi ed accessori.
- materiale edile
Denuncia di inizio attività
L’esercizio dell’attività è subordinato alla presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività): l’attività quindi non può essere esercitata prima dell’avvenuta presentazione della denuncia all’ ufficio Registro Imprese contenente tale modello e la data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della denuncia al Registro delle Imprese (mod. SCIA/INGR/59/10).
La segnalazione va fatta con apposito modello SCIA/INGR/59/10, che deve essere allegato alla modulistica telematica con la quale si denuncia l’inizio dell’attività di commercio all’ingrosso.
Se per il commercio di alimentari si nomina un preposto, si deve allegare anche il modello di dichiarazione del preposto (PREPOSTO/INGR/AL/59) e l'intercalare P.
Qualora l’ufficio, nei 60 giorni successivi all’iscrizione della denuncia, dovesse accertare la mancanza dei requisiti, attiverà le procedure inibitorie.
Costi
Sono dovuti gli ordinari diritti di segreteria e l’imposta di bollo previsti per la presentazione delle relative denunce al Registro delle Imprese.
In caso di inizio attività è dovuto inoltre il versamento della tassa di concessione governativa pari ad € 168,00 - da effettuare sul C/C 8003 intestato all’ Ufficio Tasse e Concessioni Governative di Roma- e l'attestazione del versamento va allegata alla pratica.