Da ieri, 21 marzo, è in vigore la nuova mediazione civile e commerciale introdotta con D.lgs n. 28 del 4 marzo 2010. Prevede l’obbligo di rivolgersi agli organismi di conciliazione, pena l’improcedibilità del giudizio civile ordinario, per dirimere le liti civili e commerciali in diverse materie.
In particolare, il procedimento di mediazione obbligatoria è previsto per le controversie relative a:
1. Diritti reali;
2. Divisione;
3. Successioni ereditarie;
4. Patti di famiglia;
5. Locazione comodato;
6. Affitto d’aziende;
7. Responsabilità medica;
8. Risarcimento del danno a seguito di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
9. Contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Chiunque vorrà agire in giudizio per una delle materie indicate, dovrà necessariamente e preliminarmente esperire il procedimento di mediazione presso un Organismo di Conciliazione iscritto presso il Ministero della Giustizia.
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