Licenza di panificazione
Il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 ("decreto Bersani"), pubblicato sulla G.U n. 153 del 4/7/2006, ha introdotto, fra le altre, rilevanti novità in materia di concorrenza; in particolare, ha liberalizzato l'attività di panificazione.
Il decreto Bersani infatti ha abrogato la legge 1002/56 che subordinava l'apertura di un panificio ad una licenza rilasciata dalla Camera di Commercio.
Ora l'impianto di nuovi panifici ed il trasferimento o trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) da presentare al Comune in cui si apre il panificio.
Si riporta di seguito il dettato dell'articolo 4 del Decreto legge, entrato in vigore il 4.7.2006.
Art. 4.
Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attivita' di produzione di pane
- Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una piu' ampia accessibilita' dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
- L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attivita' da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera,dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilita' dei locali.
- I comuni e le autorita' competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.
- Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5,lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.