E’ perito ed esperto chi, avendo acquisito una approfondita conoscenza in uno o più campi, è in grado di effettuare perizie su commissione (principali riferimenti normativi: T.U. approvato con R.D. n. 2011 del 20.9.1934, decreto legislativo n.315 del 21.9.1944, D.M. del 29.12.1979 di approvazione del Regolamento provinciale per la formazione del Ruolo Periti ed Esperti).
L’iscrizione al Ruolo non è obbligatoria per lo svolgimento di una attività, ma ha una funzione di pubblicità conoscitiva a favore degli utenti ed occorre per essere nominati consulenti tecnici d’ufficio (c.t.u.) presso i Tribunali.
Il Regolamento provinciale elenca le categorie e sub-categorie, in base alle varie attività economiche, per le quali può essere richiesta l’iscrizione, che comunque non può aver luogo per più di tre categorie purché affini fra loro.
Trattandosi di attività prevalentemente pratica – professionale, si iscrivono al Ruolo solo le persone fisiche. Il soggetto interessato deve avere la maggiore età, avere assolto gli obblighi scolastici e dimostrare di possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge.
Requisiti Morali (vanno posseduti tutti i requisiti indicati):
Requisiti Professionali
Il richiedente deve presentare domanda in bollo da €14,62 presso lo sportello REC Albi e Ruoli della Camera di Commercio della provincia di residenza (il modulo è reperibile allo sportello o scaricabile dalla sezione modulistica di questa pagina ).
Nella domanda devono essere indicate le categorie e sub-categorie per le quali si intende esercitare l’attività di perito ed esperto: si può chiedere l’iscrizione al massimo per tre categorie, purché siano affini tra loro.
Alla domanda devono essere allegati:
Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda (o dalla sua integrazione con eventuali documenti mancanti, o dall’espletamento del colloquio, se necessario, da tenersi davanti all’apposita Commissione camerale per l’accertamento dei requisiti professionali) la Camera di Commercio deve pronunciarsi in merito all’accoglimento o al rigetto della domanda stessa; in caso di mancanza di comunicazioni all’interessato la domanda deve ritenersi accolta (silenzio-assenso).
Contro il provvedimento di rigetto l’interessato può ricorrere, entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento, al Ministero delle Attività Produttive.
La cancellazione dal Ruolo dei Periti ed Esperti avviene nei seguenti casi: