Autorizzazione abbattimento olivi
Abbattimento olivi: il rilascio dell’autorizzazione è passata dalle Camere di commercio ai Comuni
Gli interessati potranno informarsi presso gli uffici tecnici e urbanistici dei rispettivi comuni
A seguito della pubblicazione e dell’entrata in vigore (dal 30 giugno) della Legge regionale n.13 del 26/6/2009 - concernente norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente - la competenza circa il rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento degli olivi è passata dalle Camere di Commercio ai Comuni territorialmente competenti, previo parere della Comunità Montana di riferimento.
Ecco il testo dell'art.54 della Legge Regionale che ha innovato in materia:
Art. 54
(Integrazione alla l.r. 27/2000)
Dopo l’articolo 22 della l.r. 27/2000 è inserito il seguente:
“Art. 22 bis (Oliveti)
- 1. Gli oliveti, oltre a qualificare le produzioni regionali di cui all’articolo 19, comma 2,
- lettera a), rappresentano un elemento identitario del territorio umbro.
- 2. Il PPR, il PTCP ed il PRG, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, dettano
- norme che salvaguardano le aree di produzione, limitando le eventuali trasformazioni ai fini edilizi e infrastrutturali e prevedendo modalità e termini per l’eventuale obbligo di reimpianto.
- 3. I piani attuativi, i progetti edilizi, nonché quelli di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto del comma 2, possono prevedere anche l’espianto delle parti di oliveto strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento, indicando il reimpianto in sito diverso.
- 4. L’autorizzazione all’abbattimento degli olivi è concessa dal comune territorialmente competente nei seguenti casi:
- a) qualora ne sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovuta a cause non rimovibili;
- b) alberi che per eccessiva fittezza dell’impianto rechino danni all’oliveto;
- c) per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
- d) per la realizzazione di edifici in conformità alla vigente strumentazione urbanistico–edilizia.
- 5. L’autorizzazione di cui al comma 4, limitatamente alle lettere a) e b), è concessa previo parere della comunità montana di riferimento, ai sensi dell’Allegato “A” alla legge regionale 23 luglio 2007, n. 2.