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Autorizzazione abbattimento olivi

 

Abbattimento olivi: il rilascio dell’autorizzazione è passata dalle Camere di commercio ai Comuni
Gli interessati potranno informarsi presso gli uffici tecnici e urbanistici dei rispettivi comuni

 

A seguito della pubblicazione e dell’entrata in vigore (dal 30 giugno) della Legge regionale n.13 del 26/6/2009 - concernente norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente - la competenza circa il rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento degli olivi è passata dalle Camere di Commercio ai Comuni territorialmente competenti, previo parere della Comunità Montana di riferimento.

Ecco il testo dell'art.54 della Legge Regionale che ha innovato in materia:

Art. 54
(Integrazione alla l.r. 27/2000)
Dopo l’articolo 22 della l.r. 27/2000 è inserito il seguente:
“Art. 22 bis (Oliveti)

  • 1. Gli oliveti, oltre a qualificare le produzioni regionali di cui all’articolo 19, comma 2,
    • lettera a), rappresentano un elemento identitario del territorio umbro.
  • 2. Il PPR, il PTCP ed il PRG, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, dettano
  • norme che salvaguardano le aree di produzione, limitando le eventuali trasformazioni ai fini edilizi e infrastrutturali e prevedendo modalità e termini per l’eventuale obbligo di reimpianto.
  • 3. I piani attuativi, i progetti edilizi, nonché quelli di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto del comma 2, possono prevedere anche l’espianto delle parti di oliveto strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento, indicando il reimpianto in sito diverso.
  • 4. L’autorizzazione all’abbattimento degli olivi è concessa dal comune territorialmente competente nei seguenti casi:
    • a) qualora ne sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovuta a cause non rimovibili;
    • b) alberi che per eccessiva fittezza dell’impianto rechino danni all’oliveto;
    • c) per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
    • d) per la realizzazione di edifici in conformità alla vigente strumentazione urbanistico–edilizia.
  • 5. L’autorizzazione di cui al comma 4, limitatamente alle lettere a) e b), è concessa previo parere della comunità montana di riferimento, ai sensi dell’Allegato “A” alla legge regionale 23 luglio 2007, n. 2.

 

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