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Bollatura e numerazione di libri sociali e registri

 

La legge 18 ottobre 2001, n. 383 ha previsto la soppressione dell’obbligo della bollatura di alcuni libri obbligatori.
In particolare la legge citata ha modificato l’art. 2215 c.c., l’art. 39, comma 1, del d.p.r. 633/1972 (disciplina dell’IVA) e l’art. 22, comma 1 del d.p.r. 600/1973 (in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

 

Pertanto la bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari presso il registro imprese o presso notaio è facoltativa, ferma restando l’obbligatorietà della loro numerazione progressiva e l’assolvimento dell’imposta di bollo prima di essere messi in uso.

Così pure, ai sensi della citata normativa, è facoltativa la bollatura e vidimazione dei registri previsti dalla normativa fiscale e tributaria, ferma restando l’obbligatorietà della loro numerazione progressiva, in esenzione dell’imposta di bollo.

La modifica non riguarda i libri sociali delle società di capitali per i quali resta in vigore l’obbligo della bollatura iniziale presso il Registro delle Imprese o presso un notaio.

I libri sociali, per i quali l'art. 2421 c.c. dispone che prima di essere messi in uso devono essere numerati in ogni pagina e bollati dall'ufficio del Registro delle Imprese o da un notaio, sono:

  • libro dei soci;
  • libro delle obbligazioni;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o delle deliberazioni dell'amministratore unico o del consiglio di gestione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli azionisti;
  • libro delle strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 sexies c.c.

E' inoltre obbligatoria la numerazione e la bollatura di ogni altro libro o registro regolamentato da norme speciali quali (elenco non esaustivo):

  • formulario di identificazione dei rifiuti trasportati - d.l.gs n.22/1997 artt.12 e 18 - d.m. n.145/1998;
  • registro raccolta/eliminazione di olii usati o esausti - d.p.r. n.691/1982 e d.m. 22/02/1984;
  • registro-giornale degli incarichi (registro tenuto dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto) - legge n.264/1991 art.6;
  • registro di contabilità lavori pubblici d.p.r. 554/1999 art. 183;
  • registri di carico e scarico dei rifiuti – d.l.gs 4/2008.

 

Modalità per la richiesta di bollatura dei libri sociali

Vidimazione dei registri tenuti dal commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi

 

Modalità per la richiesta di bollatura dei libri sociali
La bollatura e la vidimazione dei libri e registri può essere fatta presso il Registro Imprese o presso uno studio notarile. Le bollature effettuate dai Notai vengono poi comunicate al Registro Imprese con il modello L1 .

I libri che vengono presentati allo sportello per la bollatura, devono riportare in ogni pagina:

  • le denominazione dell’impresa o la ragione sociale con specifica della forma giuridica;
  • il codice fiscale o la partita IVA;
  • il tipo di libro;
  • la numerazione delle pagine.

Solo per i libri rilegati a volume è sufficiente indicare le prime tre notizie nella prima pagina.

Chi fa la bollatura presso il Registro Imprese deve compilare l’apposito modello L2. Il modello deve essere sottoscritto dalla persona che presenta i libri allo sportello.

La bollatura è soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa, dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria: le modalità di pagamento e gli importi variano in base alla natura giuridica dell’impresa. Per gli importi consultare la guida.

 

Vidimazione dei registri tenuti dal commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi

Dal 15 agosto 2009 il registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi (nel quale sono annotate le operazioni relative alla sua amministrazione) deve essere vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio (articolo 10 comma 7 della Legge 23.7.09 n.99 – GU 176 del 31.7.09).

Per la vidimazione di ogni registro devono essere corrisposti il diritto di segreteria di euro 10,00 (indipendentemente dal numero di pagine) e una marca da bollo da euro 14,62 ogni 100 facciate o frazione di 100 (da applicare sull’ultima pagina del registro).

 

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Allegati

icona allegatoModello L1 Notai
(pdf, 97.2kB )
icona allegato Modello L2 imprese
(pdf, 27.1kB )
icona allegatoGuida
(pdf, 189.4kB )
 

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