I provvedimenti emessi dal tribunale fallimentare devono essere resi noti ai terzi tramite iscrizione nel registro imprese competente (R.D. 16/03/1942 n. 276), sulla base della comunicazione d'ufficio della cancelleria del tribunale.
A seguito del D. Lgs. 5/2006, la pubblicità ha natura dichiarativa.
L'iscrizione d'ufficio riguarda principalmente i seguenti atti: