Riportiamo di seguito il testo dell'art. 1 della L. 7 ottobre 1969 n. 742 “Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”:
“Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.
Il Registro Imprese di Perugia, dopo aver esaminato con il giudice delegato del r.i. gli aspetti connessi all’iscrizione di atti soggetti ad eventuale opposizione da parte di terzi, ha ritenuto che il computo dei termini per l’eventuale opposizione debba tener conto di quanto previsto dall’art. sopra citato, in particolare in materia di procedimenti di fusione (art. 2503 c.c.), di scissione (art. 2506ter), di trasformazione eterogenea (art. 2500novies), di riduzione del capitale (art. 2306 per le società di persone e art. 2445 per le società di capitali), di cancellazione (art. 2311 per le società di persone e art. 2492 per le società di capitali), esclusione del socio di società di persone (art. 2287), revoca della liquidazione (art. 2487ter).
Pertanto i certificati di mancata opposizione potranno essere richiesti al Tribunale solo dopo aver computato nel termine per l’impugnazione il periodo della sospensione dei termini processuali.
Il registro imprese accetterà solo le dichiarazioni sostitutive attestanti la mancata opposizione e i certificati di mancata opposizione rilasciati dopo il decorso dell’intero termine utile per l’eventuale opposizione.