Il dr. Gianluca Carini, commercialista perugino, in un articolo apparso su Nazione Umbria del 17 settembre 2011 ha segnalato la notifica di una cartella esattoriale inviata dalla Camera di Commercio di Perugia a un suo cliente, per incompleto pagamento del diritto camerale relativo all’anno 2008.
Comprendiamo il disappunto del dr. Gianluca Carini, tuttavia ribadiamo che la Camera di Commercio di Perugia ha applicato la normativa in materia di diritto annuale nel rispetto dei principi generali che disciplinano l’azione della pubblica amministrazione e, pertanto, non avrebbe potuto agire diversamente.
Infatti la cartella è stata emessa dalla Camera di Commercio non per il mancato versamento di 99 centesimi su un importo di € 254,00 da versare, come affermato dal dr. Carini, ma per il ritardo del pagamento eseguito il 16 luglio 2008, cioè il 30° giorno successivo alla scadenza fissata al 16 giugno 2008, concretizzando in tal modo, per la normativa vigente sul diritto annuale (decreto ministeriale 27.01.2005 n. 54), una violazione da sanzionare al 10% sull’importo dovuto.
Infine, la cartella è stata inviata ai soci della società in applicazione del principio di solidarietà che vincola i soci delle società di persone per tutte le obbligazioni sociali (art. 2291 e seguenti, art. 1292 c.c. e D. Lgs. 18.12.1997 n. 472).