Il Registro delle imprese di Perugia non applicherà sanzioni alle società che abbiano comunicato l'indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) oltre il termine del 29 novembre 2011, purchè le stesse siano inviate entro il 31 dicembre 2011.
Questo orientamento è stato adottato in seguito alla diffusione della lettera circolare n. 224402, con la quale il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito alcune importanti indicazioni integrative alla sua precedente circolare n. 3645/C del 3 novembre 2011, inerente l’obbligo per le società di comunicazione del proprio indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle imprese.
Oggetto dei chiarimenti è la sanzione applicabile alle società inadempienti.
Con la precedente circolare n. 3645/C-2011 infatti il Ministero aveva espressamente sancito l’applicabilità a carico delle imprese ritardatarie della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 2630 codice civile.
Di fronte alle numerose segnalazioni dei soggetti gestori del sistema PEC di non riuscire a far fronte alle richieste di nuovi indirizzi PEC, con questa nuova circolare il Ministero suggerisce alle Camere di Commercio di astenersi dall’applicare le sanzioni alle società che non abbiano provveduto a comunicare il proprio indirizzo PEC entro il 29 novembre 2011, almeno fino all’inizio del nuovo anno.
Voci collegatePEC-Posta elettronica certificata, registro delle imprese
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