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Registro Imprese: importi più bassi per le sanzioni amministrative

 

Per rendere più equo il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni e ai depositi presso il Registro delle Imprese, l’articolo 9, comma 5, della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante ”Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese”, ha sostituito l’articolo 2630 del Codice Civile, dimezzando gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti in precedenza.


Mentre prima gli importi erano compresi tra un minimo di 206,00 euro e un massimo di 2065,00 euro (con l'applicazione del più favorevole doppio del minimo, ovvero 412 euro  e per i bilanci  549,33 euro), ora il nuovo testo stabilisce un importo minimo pari a 103,00 euro e un importo massimo pari a 1.032,00 euro.

D'ora in poi, quindi, il verbale di infrazione passa quindi da 412 euro a 206 euro e per i bilanci passa da 549,33 a 274,66 euro.


Se inoltre la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria viene ridotta ad un terzo.


Se, invece, si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.


Tutto questo a decorrere dal 15 novembre 2011, data di entrata in vigore della legge in questione.

I nuovi importi più favorevoli verranno applicati solamente per tutte le domande, denunce e depositi al Registro Imprese omessi, il cui termine di 30 giorni dall'evento sia scaduto dopo il 15 novembre 2011.


Tale criterio è stato confermato dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare applicativa n. 3647/c del 27 dicembre 2011,  in ossequio al principio di irretroattività stabilito dall'art. 1 della L. 689/81.


Pertanto continueranno ad essere applicate e irrogate - con verbale e/o con ordinanza-ingiunzione -  le sanzioni del sistema previgente in tutti i casi in cui il termine di 30 giorni dall'evento sia scaduto prima del 15 novembre 2011, anche se la domanda, denuncia o deposito al R.I. venga effettuato successivamente.

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