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Novità in materia di certificati del Registro Imprese

 

 

Nuove norme di decertificazione

Dal 1° gennaio 2012, per effetto dell’art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

 

A tal fine sui certificati deve essere riportata, a pena di nullità, la seguente dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

 

Pertanto, da tale data, i soggetti privati non possono più presentare certificati della Camera di Commercio ad organi della pubblica amministrazione, o gestori di pubblici servizi, ma devono predisporre una dichiarazione sostitutiva di tale certificato.

 

Per maggiori informazioni consultare la sezione Guide e manuali, dove sono pubblicate istruzioni più dettagliate sia sulle autocertificazioni che i privati devono produrre alle amministrazioni, sia sulle modalità con cui le pubbliche amministrazioni e gli incaricati di pubblico servizio dovranno richiedere le verifiche alla camera di commercio.

 

Vai alla pagina Guide e manuali

 

 

 

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