A seguito della pubblicazione del decreto legge 29.11.2008 n. 185 (Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29.11.2008 S.O. n. 263), le imprese costituitesi in forma societaria a partire dal 29 novembre 2008, devono indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese.
Lo stesso decreto prevede anche che tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data, dovranno comunicare entro tre anni l'indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle Imprese.
L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel Registro delle Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Per agevolare la compilazione delle denunce è stata predisposta una breve guida alla compilazione delle pratiche.
N.B. L'art.39 del decreto sulle semplificazioni ha prorogato al 30 giugno 2012 il termine per la comunicazione della casella di Posta Elettronica Certificata per quelle società che non hanno ancora comunicato il loro indirizzo.
La casella di posta elettronica certificata può essere acquistata da uno dei soggetti erogatori di tale servizio, abilitati dal Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA).
L’utilizzo del programma “Comunica Impresa” o “Comunica” è scaricabile gratuitamente collegandosi all’indirizzo www.registroimprese.it e consente l’ottenimento immediato di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
N.B. L'Ufficio del Registro Imprese fa presente che le pratiche inviate con modalità tradizionali (Fedra), prive dell’indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, non verranno iscritte al Registro delle Imprese
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Voci collegatePEC-Posta elettronica certificata, registro delle imprese
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