Il servizio di conciliazione ed arbitrato è nato per offrire una via rapida, semplice, riservata e a costi ridotti per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori.
La Camera di Conciliazione, istituita dalla Camera di Commercio di Perugia, è iscritta al n. 68 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.5
Che cos’è
La mediazione è un procedimento attraverso il quale chiunque può tentare di risolvere le proprie controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili avvalendosi dell’assistenza di un professionista esperto, terzo rispetto alle parti ed imparziale, che assiste le stesse nella ricerca di un accordo per la composizione della lite.
Tale strumento di risoluzione alternativa delle controversie è oggi disciplinato in maniera organica dal D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
La nuova normativa ha introdotto l’obbligatorietà del tentativo di mediazione per le seguenti materie:
Ciò significa che, chiunque vorrà agire in giudizio per una delle materie di cui sopra, dovrà necessariamente e preliminarmente esperire, quale condizione di procedibilità, il procedimento di mediazione presso un Organismo di mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia.
(N.B. Per le materie del condominio e del risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, l’obbligatorietà è stata rinviata di un anno).
Come attivare il procedimento
Il procedimento di mediazione è disciplinato dal regolamento di mediazione adottato con delibera del Consiglio camerale del 10/05/2011, n. 9.
Il procedimento può avere inizio:
In tutti i casi il procedimento ha inizio con la presentazione di una domanda alla Segreteria della Camera di Conciliazione, il cui deposito può avvenire:
Quanto dura il procedimento
Il procedimento ha tempi brevissimi.
Il primo incontro si tiene normalmente entro 15 giorni dal deposito della domanda.
Il procedimento si conclude, salvo diversa concorde volontà delle parti, entro 4 medi dal deposito.
Quanto costa il procedimento
I costi del procedimento di mediazione sono consultabili nell’allegato “Indennità del servizio di mediazione” posto a fianco della presente pagina.
In particolare ricordiamo che:
Gli aumenti di cui agli ultimi tre punti non possono essere cumulati tra loro.
Come si svolge il procedimento
Le principali fasi del procedimento possono essere così schematizzate:
Come si conclude il procedimento
Qualora la mediazione porti ad una composizione della controversia, il mediatore redige un verbale contenente il testo dell’accordo raggiunto, sottoscritto anche dalle parti.
L’accordo può essere omologato con Decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo di mediazione.
L’accordo omologato costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Se, invece, non viene raggiunto un accordo il mediatore prende atto della mancata conciliazione ed il procedimento si conclude con un verbale.
Dalla mancata partecipazione di una parte al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio civile ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.
Benefici fiscali
I nostri mediatori
I mediatori della Camera di Conciliazione di Perugia sono professionisti esperti in varie discipline che hanno acquisito una competenza specifica, in materia di mediazione, frequentando corsi di formazione e, periodicamente, di aggiornamento. Grazie alla loro professionalità, competenza ed esperienza, la Camera può garantire alle parti un servizio di elevata qualità.
Il mediatore è un soggetto indipendente, imparziale e neutrale rispetto alla lite.
Il mediatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo senza esercitare alcuna pressione sulle stesse e svolgendo il proprio ruolo con la dovuta diligenza.
Il mediatore ha l’obbligo di mantenere la dovuta riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, e non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle stesse né davanti all’autorità giudiziaria, né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell’art. 200 del c.p.p. sul segreto professionale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’art. 103 del c.p.p. in quanto applicabili.
Il mediatore non può svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro.
Come diventare mediatori
Per diventare mediatori è necessario frequentare i corsi di formazione organizzati dagli enti formatori accreditati presso il Ministero della Giustizia. Il superamento del corso consente l'iscrizione nell' elenco dei conciliatori.
L’iscrizione è disposta dal Segretario Generale della Camera di Commercio.
N.B. Informiamo che, a seguito di determinazione n. 103 del 2 marzo 2010, l'elenco dei mediatori è temporaneamente chiuso.
Che cos’è
E’ un procedimento stragiudiziale di carattere contenzioso nel quale le controversie insorte tra le parti vengono devolute, con il loro consenso, ad arbitri (arbitro unico o collegio arbitrale), i quali definiscono la lite adottando una decisione – il lodo arbitrale – vincolante per le parti alla stregua di una sentenza.
Possono accedere al servizio imprese, consumatori o utenti.
I vantaggi dell’arbitrato
L’arbitrato si caratterizza per:
Procedimento
Il procedimento segue le norme del codice di procedura civile (artt. 806 ss.) e quelle del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Perugia.
Per ricorrere alla procedura arbitrale è necessario che le parti abbiano inserito nei loro contratti un’apposita clausola (clausola compromissoria), ovvero stipulino un compromesso a controversia già insorta, oppure che una parte faccia domanda di arbitrato alla Camera Arbitrale.
L’arbitro viene nominato, se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, dal Consiglio arbitrale.
Il procedimento si conclude, entro 180 giorni dalla costituzione del Tribunale arbitrale, con il deposito del lodo.
Il lodo produce gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorita' giudiziaria (art. 824 bis cpc).
Il lodo diventa esecutivo con decreto del Tribunale (art. 825 cpc).
Regolamento della Camera Arbitrale e tariffe
Il 5 ottobre 2007 il Consiglio camerale ha approvato il nuovo regolamento arbitrale ed il relativo tariffario.
Consiglio arbitrale
Il Consiglio arbitrale è composto dal Presidente della Camera di Commercio e da sei membri.
I membri sono nominati dalla Giunta tra persone di comprovata e riconosciuta esperienza in campo giuridico, economico e commerciale.
Il Consiglio arbitrale nomina gli arbitri e si occupa di ogni altra questione attinente all’arbitrato ed alla sua procedura.
Gli arbitri
Gli arbitri nominati dalla Camera arbitrale vengono generalmente scelti tra gli iscritti all’albo tenuto dalla Camera di Commercio di Perugia, formato da professionisti particolarmente esperti in materie giuridiche, economiche e tecniche.
L’iscrizione è disposta dal Consiglio arbitrale.
Voci collegatearbitrato, conciliatore, conciliazione, formazione su conciliazione e arbitrato
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