Sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o merci, immatricolati in uno stato membro della Comunità Europea, devono essere montati ed utilizzati apparecchi di controllo, denominati tachigrafi, soggetti all'omologazione di uno degli Stati Membri.
Tali strumenti, disciplinati dal Regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20/12/1985, registrano velocità e distanze percorse da un veicolo, nonché i relativi tempi di guida, al fine di controllare gli impieghi temporali dei veicoli nel settore dei trasporti.
Principali riferimenti normativi:
Autorizzazione dei centri tecnici
L'apparecchio di controllo deve essere installato ed utilizzato su tutti i veicoli con esclusione dei seguenti veicoli elencati nell'articolo 4 del Regolamento (CEE) n. 3820/85 del 20/12/1985:
Il legislatore comunitario, allo scopo di adeguare il tachigrafo al progresso tecnico, ha adottato il Regolamento (CE) n. 1360/2002 del 13/06/2002 integrando il Regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20/12/1985 con l'allegato tecnico I B; questo allegato prevede la realizzazione di un nuovo strumento tachigrafico di tipo elettronico in grado di memorizzare le informazioni su supporto informatico. Il nuovo tachigrafo digitale, a decorrere dal 5 agosto 2005, dovrà essere installato obbligatoriamente sui veicoli:
Autorizzazione dei centri tecnici
L'installazione, la riparazione, la taratura e la verifica periodica dei tachigrafi digitali, destinati ad essere montati a bordo di veicoli stradali per indicare, registrare e memorizzare in modo automatico o semiautomatico i dati sulla marcia di questi veicoli e su determinati periodi di lavoro dei loro conducenti può essere eseguita esclusivamente dai "centri tecnici" preventivamente autorizzati dal Ministero delle Attività Produttive.
A seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 11/3/2005 non potranno più essere concesse autorizzazioni a soggetti sprovvisti degli specifici requisiti indicati dal suddetto decreto.
L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive previa domanda alla Camera di Commercio che svolge l'esame istruttorio preventivo tramite il proprio ufficio Servizi di Metrologia Legale; il Ministero rilascia l'Autorizzazione in seguito all'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti assegnando contestualmente al centro tecnico un codice identificativo.
Possono essere autorizzati in qualità di centri tecnici i seguenti soggetti:
I soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b) (fabbricanti di veicoli e carrozzerie) sono autorizzati a condizione che siano iscritti nel registro delle imprese per le attività di montaggio e attivazione di tachigrafi; tali soggetti, oltre alle attività di montaggio e attivazione delle apparecchiature di controllo installate durante il processo di fabbricazione dei veicoli, possono richiedere di svolgere anche i controlli periodici, compresa la determinazione degli errori e le riparazioni.
I soggetti che richiedono di poter svolgere i controlli periodici, compresa la determinazione degli errori e le riparazioni, oltre che essere iscritti al Registro delle Imprese, devono disporre di un sistema di garanzia della qualità certificato (nel quale sia presente l'attività di taratura e prova di strumenti di misura) e devono soddisfare i requisiti tecnici indicati nell'allegato al decreto.
Le imprese, con sede nella Provincia di Perugia, richiedenti la prima autorizzazione dovranno effettuare il versamento di € 370,00 sul conto corrente n. 134064 intestato a Camera di Commercio di Perugia; per il rilascio delle successive autorizzazioni è previsto il versamento di € 260,00.
Unioncamere provvede a formare e rendere pubblico l'elenco dei centri tecnici autorizzati sulla base di comunicazioni inviate dal Ministero e dalle Camere di Commercio; a tal fine i centri tecnici hanno l'obbligo, tramite le Camere di Commercio, di comunicare al Ministero e ad Unioncamere le variazioni intervenute.
L'elenco è liberamente consultabile dal pubblico e contiene i seguenti dati del centro tecnico:
Consulta l'elenco dei centri tecnici autorizzati
L'autorizzazione rilasciata ai centri tecnici è soggetta annualmente a rinnovo, previa verifica della sussistenza dei requisiti. A tal fine i centri presentano idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di conoscenza tecnica (dei responsabili tecnici e dei tecnici) e l'attestazione dell'avvenuto versamento di € 185,00 sul conto corrente n. 134064 intestato a Camera di Commercio di Perugia.
I centri tecnici tengono un registro, anche realizzato con procedure informatiche, su cui annotare gli interventi tecnici eseguiti e le relative informazioni; custodiscono anche un altro registro nel quale annotare gli smarrimenti ed i furti nonché le comunicazioni e le eventuali denunce presentate.
La sorveglianza sui centri tecnici è esercitata dalle Camere di Commercio ed è finalizzata a verificare che siano adempiuti gli obblighi previsti nel provvedimento di autorizzazione con particolare riferimento a quelli del mantenimento del sistema di garanzia della qualità. E' inoltre affidato alle Camere di Commercio il compito di accertare:
Le carte tachigrafiche sono dispositivi elettronici che registrano le attività degli automezzi adibiti al trasporto di persone o merci. Le carte tachigrafiche vengono rilasciate dalle Camere di Commercio, secondo le modalità disciplinate da apposito decreto interministeriale (Decreto 23 giugno 2005) e vanno rinnovate periodicamente.
L'Ufficio Metrico, preposto al rilascio delle carte, è aperto nei giorni di
lunedì e martedì dalle 9.00 alle 12.30
martedì e giovedì dalle 15.15 alle 16.15
Esistono quattro diverse tipologie di carte:
Rilascio della carta del conducente
I soggetti residenti nella Provincia di Perugia, che intendano guidare veicoli muniti di tachigrafo digitale, devono possedere i seguenti requisiti:
Gli interessati richiedono il rilascio della carta tachigrafica presentando l'apposito modulo - scaricabile da questo sito - debitamente compilato e sottoscritto, al quale va allegata la seguente documentazione:
I cittadini extracomunitari dovranno allegare anche:
Coloro che transitano in territorio internazionale dovranno presentare copia dell’ Attestato del Conducente ( ai sensi del Regolamento CE n, 484/2002 ), oppure una dichiarazione del datore di lavoro attestante che il soggetto viene impiegato solo ed esclusivamente nell’ambito del territorio Italiano.
Rilascio della carta dell'azienda
Il rilascio della carta azienda deve essere richiesto dal titolare o dal legale rappresentante (o soggetto da questi delegato con procura notarile dell’impresa.
L’ impresa (con sede principale o secondaria o unità locale nella Provincia di Perugia) deve possedere i seguenti requisiti:
Gli interessati richiedono la carta tachigrafica mediante l'apposito modulo - scaricabile da questo sito - debitamente compilato e sottoscritto, al quale va allegata la seguente documentazione:
Rilascio della carta dell'officina
L’officina interessata al rilascio della carta, già in possesso delle necessarie autorizzazioni per svolgere le attività di installazione e manutenzione dell'apparecchio di controllo, deve possedere i seguenti requisiti:
Gli interessati richiedono la carta alla Camera di Commercio di Perugia mediante l'apposito modulo - scaricabile da questo sito - debitamente compilato e sottoscritto, al quale va allegata la seguente documentazione:
Unitamente alla carta verrà rilasciato un codice di accesso (PIN) con modalità atte ad impedire la conoscibilità del codice stesso da parte di soggetti diversi dal richiedente.
Rilascio della carta di controllo
Questa carta è rilasciata dalle Camere di commercio esclusivamente alle Autorità di controllo deputate ai controlli tecnico-amministrativi in materia di sicurezza sul lavoro e sul trasporto stradale, o alle autorità di polizia addette ai controlli su strada, su richiesta delle medesime Autorità. La domanda va presentata dal legale rappresentante dell’ Autorità interessata mediante l'apposito modello - scaricabile da questo sito - debitamente compilato e sottoscritto, al quale va allegata copia leggibile del documento di identità (carta identità o passaporto) in corso di validità del firmatario.
Il rilascio della carta di controllo è subordinato al versamento di € 21,00 sul conto corrente n. 134064 intestato a Camera di Commercio di Perugia .
Le Camere di Commercio possono stipulare specifiche convenzioni con le Amministrazioni di controllo.
Tutte le carte tachigrafiche hanno validità 5 anni (tranne le carte officina che vanno rinnovate ogni anno). Il possessore della carta è comunque tenuto a restituirla alla scadenza del periodo di validità. La carta deve inoltre essere restituita qualora il possessore non la utilizzi o in seguito alla perdita dei requisiti previsti dalla Legge. Per rinnovare tutte le tipologie di carta tachigrafica sono previste le stesse modalità e gli stessi adempimenti stabiliti per il rilascio (la causale da indicare nel bollettino di conto corrente postale utilizzato per il versamento sarà “rinnovo Carta …”). Le carte tachigrafiche, sia in fase di prima emissione che di rinnovo, saranno rilasciate entro 15 giorni lavorativi successivi alla ricezione della domanda.
Dal 1° gennaio 2010 è stato istituito il diritto di segreteria di € 17,00 per la sostituzione di carte tachigrafiche malfunzionanti (successivamente ai 6 mesi dalla prima emissione). L’importo va versato sul conto corrente n. 134064, intestato a Camera di Commercio di Perugia, con l’indicazione della causale “sostituzione carta tachigrafica”.