Tachigrafi digitali

 

Sui veicoli adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o merci, immatricolati in uno stato membro della Comunità Europea, devono essere montati ed utilizzati apparecchi di controllo, denominati tachigrafi, soggetti all'omologazione di uno degli Stati Membri.
Tali strumenti, disciplinati dal Regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20/12/1985, registrano velocità e distanze percorse da un veicolo, nonché i relativi tempi di guida, al fine di controllare gli impieghi temporali dei veicoli nel settore dei trasporti.

 

Principali riferimenti normativi:

  • Regolamento (CEE) n. 3820/85 del 20/12/1985;
  • Regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20/12/1985;
  • Regolamento (CE) n. 2135/98 del 24/9/1998;
  • Regolamento (CE) 1360/2002 del 13/06/2002;
  • D.M. 31 ottobre 2003, n. 361;
  • D.M. 11 marzo 2005;
  • D.M. 23 giugno 2005;
  • Decreto 29 luglio 2005;
  • Decreto 3 agosto 2005.

 

Campo di applicazione

 Autorizzazione dei centri tecnici

Elenco dei centri tecnici

Rinnovo dell’autorizzazione

Registri dei centri tecnici

Compiti di sorveglianza

Rilascio delle carte

Rinnovo delle carte

 

Campo di applicazione

L'apparecchio di controllo deve essere installato ed utilizzato su tutti i veicoli con esclusione dei seguenti veicoli elencati nell'articolo 4 del Regolamento (CEE) n. 3820/85 del 20/12/1985:

  • Veicoli adibiti al trasporto di merci il cui peso massimo autorizzato è inferiore a 3,5 tonnellate;
  • Veicoli adibiti destinati al trasporto viaggiatori (massimo 9 persone compreso il conducente);
  • Veicoli adibiti al trasporto viaggiatori con servizi di linea inferiori il cui percorso è inferiore a 50 km;
  • Veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 30 chilometri orari;
  • Veicoli adibiti al servizio, o posti sotto il controllo, di forze armate, protezione civile, vigili del fuoco e forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico;
  • Veicoli adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro le inondazioni, dell'acqua, del gas, dell'elettricità, della rete stradale, delle nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, delle spedizioni postali, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti o riceventi di televisione o radio;
  • Veicoli utilizzati per emergenze temporanee o nel corso di operazioni di salvataggio;
  • Veicoli speciali adibiti ad usi medici;
  • Veicoli che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
  • Carri attrezzi;
  • Veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
  • Veicoli adibiti al trasporto non commerciale dei beni per uso privato;
  • Veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base di latte per l'alimentazione animale.

Il legislatore comunitario, allo scopo di adeguare il tachigrafo al progresso tecnico, ha adottato il Regolamento (CE) n. 1360/2002 del 13/06/2002 integrando il Regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20/12/1985 con l'allegato tecnico I B; questo allegato prevede la realizzazione di un nuovo strumento tachigrafico di tipo elettronico in grado di memorizzare le informazioni su supporto informatico. Il nuovo tachigrafo digitale, a decorrere dal 5 agosto 2005, dovrà essere installato obbligatoriamente sui veicoli:

  • che sono immessi in circolazione per la prima volta dopo tale data;
  • che sono già in circolazione a tale data e immatricolati dopo il 1/1/1996, se la trasmissione dei segnali all'apparecchio è effettuata esclusivamente in modo elettrico e si proceda alla sostituzione di tale apparecchio, qualora adibiti al trasporto di passeggeri (oltre 9 compreso il conducente) e con peso superiore a 10 tonnellate o di merci e di peso massimo superiore a 12 tonnellate.

 

Autorizzazione dei centri tecnici

L'installazione, la riparazione, la taratura e la verifica periodica dei tachigrafi digitali, destinati ad essere montati a bordo di veicoli stradali per indicare, registrare e memorizzare in modo automatico o semiautomatico i dati sulla marcia di questi veicoli e su determinati periodi di lavoro dei loro conducenti può essere eseguita esclusivamente dai "centri tecnici" preventivamente autorizzati dal Ministero delle Attività Produttive.
A seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 11/3/2005 non potranno più essere concesse autorizzazioni a soggetti sprovvisti degli specifici requisiti indicati dal suddetto decreto.


L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive previa domanda alla Camera di Commercio che svolge l'esame istruttorio preventivo tramite il proprio ufficio Servizi di Metrologia Legale; il Ministero rilascia l'Autorizzazione in seguito all'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti assegnando contestualmente al centro tecnico un codice identificativo.


Possono essere autorizzati in qualità di centri tecnici i seguenti soggetti:

  • Fabbricanti e rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di veicoli con impianti di produzione in Italia;
  • Fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri;
  • Fabbricanti e rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di apparecchiature di controllo, nonché le officine concessionarie;
  • Le officine di riparazione dei veicoli nel settore meccanico o elettrico.


I soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b) (fabbricanti di veicoli e carrozzerie) sono autorizzati a condizione che siano iscritti nel registro delle imprese per le attività di montaggio e attivazione di tachigrafi; tali soggetti, oltre alle attività di montaggio e attivazione delle apparecchiature di controllo installate durante il processo di fabbricazione dei veicoli, possono richiedere di svolgere anche i controlli periodici, compresa la determinazione degli errori e le riparazioni.


I soggetti che richiedono di poter svolgere i controlli periodici, compresa la determinazione degli errori e le riparazioni, oltre che essere iscritti al Registro delle Imprese, devono disporre di un sistema di garanzia della qualità certificato (nel quale sia presente l'attività di taratura e prova di strumenti di misura) e devono soddisfare i requisiti tecnici indicati nell'allegato al decreto.
Le imprese, con sede nella Provincia di Perugia, richiedenti la prima autorizzazione dovranno effettuare il versamento di € 370,00 sul conto corrente n. 134064 intestato a Camera di Commercio di Perugia; per il rilascio delle successive autorizzazioni è previsto il versamento di € 260,00.


Elenco dei centri tecnici

Unioncamere provvede a formare e rendere pubblico l'elenco dei centri tecnici autorizzati sulla base di comunicazioni inviate dal Ministero e dalle Camere di Commercio; a tal fine i centri tecnici hanno l'obbligo, tramite le Camere di Commercio, di comunicare al Ministero e ad Unioncamere le variazioni intervenute.
L'elenco è liberamente consultabile dal pubblico e contiene i seguenti dati del centro tecnico:

  • Nome, denominazione o ragione sociale;
  • Indirizzo completo;
  • Codice identificativo;
  • Recapito telefonico, fax ed eventuale e-mail.

Consulta l'elenco dei centri tecnici autorizzati

 

Rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione rilasciata ai centri tecnici è soggetta annualmente a rinnovo, previa verifica della sussistenza dei requisiti. A tal fine i centri presentano idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di conoscenza tecnica (dei responsabili tecnici e dei tecnici) e l'attestazione dell'avvenuto versamento di € 185,00 sul conto corrente n. 134064 intestato a Camera di Commercio di Perugia.

 

Registri dei centri tecnici

I centri tecnici tengono un registro, anche realizzato con procedure informatiche, su cui annotare gli interventi tecnici eseguiti e le relative informazioni; custodiscono anche un altro registro nel quale annotare gli smarrimenti ed i furti nonché le comunicazioni e le eventuali denunce presentate.

 

Compiti di sorveglianza

La sorveglianza sui centri tecnici è esercitata dalle Camere di Commercio ed è finalizzata a verificare che siano adempiuti gli obblighi previsti nel provvedimento di autorizzazione con particolare riferimento a quelli del mantenimento del sistema di garanzia della qualità. E' inoltre affidato alle Camere di Commercio il compito di accertare:

  • la conformità degli apparecchi di controllo, dei fogli di registrazione e delle carte tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati;
  • la rispondenza delle apparecchiature metrologiche (utilizzate dalle officine e dai montatori autorizzati) alle disposizioni regolamentari e a quelle particolari fissate nel provvedimento di autorizzazione o di abilitazione;
  • la regolarità delle operazioni metrologiche effettuate dalle officine e dai montatori in sede di montaggio, riparazione, verificazione e controllo.

Rilascio delle carte

Le carte tachigrafiche sono dispositivi elettronici che registrano le attività degli automezzi adibiti al trasporto di persone o merci. Le carte tachigrafiche vengono rilasciate dalle Camere di Commercio, secondo le modalità disciplinate da apposito decreto interministeriale (Decreto 23 giugno 2005) e vanno rinnovate periodicamente.

 

L'Ufficio Metrico, preposto al rilascio delle carte, è aperto nei giorni di

 

lunedì e martedì dalle 9.00 alle 12.30

martedì e giovedì dalle 15.15 alle 16.15


Esistono quattro diverse tipologie di carte:

  • carta del conducente (di colore bianco);
  • carta aziendale per la lettura dei dati registrati dallo strumento (di colore giallo);
  • carta dell'officina per la verifica e manutenzione dello strumento (di colore rosso);
  • carta dell'autorità di controllo (di colore azzurro).

 

Rilascio della carta del conducente                                                  

I soggetti residenti nella Provincia di Perugia, che intendano guidare veicoli muniti di tachigrafo digitale, devono possedere i seguenti requisiti:

  • residenza nel territorio italiano;
  • titolarità di patente di guida valida e di categoria superiore alla B;
  • non essere titolari di altra carta tachigrafica in corso di validità;
  • non aver inoltrato analoga domanda ad altro Stato Membro dell'Unione Europea.

Gli interessati richiedono il rilascio della carta tachigrafica presentando l'apposito modulo - scaricabile da questo sito - debitamente compilato e sottoscritto, al quale va allegata la seguente documentazione:

  • fotocopia leggibile del documento di identità (carta identità o passaporto) in corso di validità;
  • fotocopia leggibile della patente di guida in corso di validità;
  • fototessera da applicare nell'apposito spazio sul modulo (dimensioni minime 35 per 45 mm);
  • attestazione dell'avvenuto pagamento di € 37,00 - indicare la causale ”rilascio carta del conducente” - sul conto corrente n. 134064 intestato a Camera di Commercio di Perugia, per ritirare la carta presso l’Ufficio Metrico, nei tempi previsti di 15 giorni lavorativi; oppure attestazione dell’avvenuto pagamento di € 40.00 sul conto corrente n. 134064 intestato a Camera di Commercio di Perugia (di cui € 37.00 con causale ”rilascio carta del conducente” - € 3.00 per spese di spedizione), qualora si richieda l’invio al proprio domicilio.

I cittadini extracomunitari dovranno allegare anche:

  • copia del permesso di soggiorno/ contratto di soggiorno;
  • copia del contratto di lavoro o dichiarazione del datore di lavoro sulla reale sussistenza del rapporto di lavoro.

Coloro che transitano in territorio internazionale dovranno presentare copia dell’ Attestato del Conducente ( ai sensi del Regolamento CE n, 484/2002 ), oppure una dichiarazione del datore di lavoro attestante che il soggetto viene impiegato solo ed esclusivamente nell’ambito del territorio Italiano.

 

Rilascio della carta dell'azienda

Il rilascio della carta azienda deve essere richiesto dal titolare o dal legale rappresentante (o soggetto da questi delegato con procura notarile dell’impresa.
L’ impresa (con sede principale o secondaria o unità locale nella Provincia di Perugia) deve possedere i seguenti requisiti:

  • avere una sede operativa nel territorio italiano;
  • essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese;
  • possedere almeno un veicolo equipaggiato con l'apparecchio di controllo.

Gli interessati richiedono la carta tachigrafica mediante l'apposito modulo - scaricabile da questo sito - debitamente compilato e sottoscritto, al quale va allegata la seguente documentazione:

  • fotocopia leggibile del documento di identità (carta identità o passaporto) in corso di validità del soggetto sottoscrittore;
  • attestazione dell'avvenuto pagamento di € 37,00 - indicare la causale ”rilascio carta del conducente” - sul conto corrente n. 134064 intestato a Camera di Commercio di Perugia per ritirare la carta presso l’Ufficio Metrico, nei tempi previsti di 15 giorni lavorativi; oppure attestazione dell’avvenuto pagamento di € 40.00 sul conto corrente n. 134064 intestato a Camera di Commercio di Perugia (di cui € 37.00 con causale ”rilascio carta dell'azienda” - € 3.00 per spese di spedizione) qualora si richieda l’invio al proprio domicilio.

 

Rilascio della carta dell'officina

L’officina interessata al rilascio della carta, già in possesso delle necessarie autorizzazioni per svolgere le attività di installazione e manutenzione dell'apparecchio di controllo, deve possedere i seguenti requisiti:

  • essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
  • aver ottenuto l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di montaggio e riparazione;
  • non deve svolgere attività o servizi di trasporto che potrebbero motivare la richiesta di una carta Azienda.

Gli interessati richiedono la carta alla Camera di Commercio di Perugia mediante l'apposito modulo - scaricabile da questo sito - debitamente compilato e sottoscritto, al quale va allegata la seguente documentazione:

  • fotocopia leggibile del documento di identità (carta identità o passaporto) in corso di validità del titolare dell'officina o del rappresentante legale;
  • fotocopia leggibile del documento di identità (carta identità o passaporto) in corso di validità del responsabile tecnico;
  • attestazione dell'avvenuto pagamento di € 37,00 - indicare la causale ”rilascio carta del conducente” - sul conto corrente n. 134064 intestato a Camera di Commercio di Perugia per ritirare la carta presso l’Ufficio Metrico, nei tempi previsti di 15 gg. lavorativi; oppure attestazione dell’avvenuto pagamento di € 40,00 sul conto corrente n. 134064 intestato a Camera di Commercio di Perugia (di cui € 37.00 con causale ”rilascio carta dell'officina” - € 3.00 per spese di spedizione) qualora si richieda l’invio al proprio domicilio.

Unitamente alla carta verrà rilasciato un codice di accesso (PIN) con modalità atte ad impedire la conoscibilità del codice stesso da parte di soggetti diversi dal richiedente.

 

Rilascio della carta di controllo

Questa carta è rilasciata dalle Camere di commercio esclusivamente alle Autorità di controllo deputate ai controlli tecnico-amministrativi in materia di sicurezza sul lavoro e sul trasporto stradale, o alle autorità di polizia addette ai controlli su strada, su richiesta delle medesime Autorità. La domanda va presentata dal legale rappresentante dell’ Autorità interessata mediante l'apposito modello - scaricabile da questo sito - debitamente compilato e sottoscritto, al quale va allegata copia leggibile del documento di identità (carta identità o passaporto) in corso di validità del firmatario.

Il rilascio della carta di controllo è subordinato al versamento di € 21,00 sul conto corrente n. 134064  intestato a Camera di Commercio di Perugia .


Le Camere di Commercio possono stipulare specifiche convenzioni con le Amministrazioni di controllo.

 

Rinnovo delle carte

Tutte le carte tachigrafiche hanno validità 5 anni (tranne le carte officina che vanno rinnovate ogni anno). Il possessore della carta è comunque tenuto a restituirla alla scadenza del periodo di validità. La carta deve inoltre essere restituita qualora il possessore non la utilizzi o in seguito alla perdita dei requisiti previsti dalla Legge. Per rinnovare tutte le tipologie di carta tachigrafica sono previste le stesse modalità e gli stessi adempimenti stabiliti per il rilascio (la causale da indicare nel bollettino di conto corrente postale utilizzato per il versamento sarà “rinnovo Carta …”). Le carte tachigrafiche, sia in fase di prima emissione che di rinnovo, saranno rilasciate entro 15 giorni lavorativi successivi alla ricezione della domanda.

 

Dal 1° gennaio 2010 è stato istituito il diritto di segreteria di € 17,00 per la sostituzione di carte tachigrafiche malfunzionanti (successivamente ai 6 mesi dalla prima emissione). L’importo va versato sul conto corrente n. 134064, intestato a Camera di Commercio di Perugia, con l’indicazione della causale “sostituzione carta tachigrafica”.
 

 

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Allegati

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(pdf, 124.5kB )
icona allegatocarta conducente
(pdf, 125.3kB )
icona allegatocarta controllo
(pdf, 124.3kB )
icona allegatocarta officina
(pdf, 127.4kB )
 

Voci collegatecarte tachigrafe, regolazione del mercato, tachigrafo

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