Le sanzioni R.E.A. vengono applicate a tutti i soggetti tenuti per legge all'iscrizione o al deposito di una determinata denuncia al Repertorio Economico Amministrativo.
Il dirigente dell’Area Servizi Amministrativi alle imprese e Regolazione del mercato, con direttiva n. 2 del 22.03.2010, ha previsto la contestazione di tali violazioni in attuazione della lettera circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3627/C del 3.08.2009 e del Parere, a quella allegato, del Consiglio di stato n. 5062 del 27.07.2009.
Verranno dunque sanzionate tutte le pratiche relative a denunce R.E.A. presentate al Registro delle Imprese oltre il termine di 30 giorni, decorrenti da eventi verificatisi dal 1° maggio 2010 in poi.
In base al criterio enunciato dal Consiglio di Stato trova applicazione la normativa del Registro ditte: verranno quindi accertate e sanzionate le violazioni consistenti nelle tardive od omesse denunce al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) presentate al registro delle imprese oltre il termine di 30 giorni, decorrenti da eventi verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2010.
Le sanzioni saranno applicate in base alla accertata corrispondenza tra comportamenti da sanzionare ed obblighi di denuncia previsti dalla normativa del registro ditte.
Il dettaglio delle denunce obbligatorie e delle violazioni sanzionate è consultabile nella Tabella Sanzioni R.E.A. (link) che riporta anche gli importi in misura ridotta previsti dalla legge.
Le sanzioni da applicare per le violazioni di cui sopra, nel minimo e massimo edittale, sono le seguenti:
La misura ridotta (pari a 1/3 del massimo) da pagare entro 60 gg. dalla notifica del verbale di accertamento (per posta o con contestazione personale al titolare o rappresentante) è pari a:
Per le denunce a rettifica di precedenti comunicazioni di dati economici e/o amministrativi presentate in ritardo od omesse la sanzione è stabilita nella misura fissa di € 10,00.
Riferimenti Normativi
Voci collegateregistro delle imprese, repertori, sanzioni amministrative
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