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Imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali: prime implicazioni dell'entrata in vigore del "Decreto Cura Italia"

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (Cd. “Decreto Cura Italia”). Segnaliamo in particolare:

  • Art. 103 Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

comma 1: sospesi fino al 15 aprile 2020 tutti i termini (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi) relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data

comma 2: tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020; le autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile conservano la loro validità sino al 15 giugno

  • Art. 113 Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti

comma 1 lettera d): la scadenza del pagamento del diritto annuo di iscrizione all’albo gestori ambientali è prorogata al 30 giugno 2020

 

Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti adempimenti ambientali (Art. 113 comma 1) :

  • presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
  • presentazione della comunicazione annuale, da parte dei produttori alle Camere di Commercio, dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché della trasmissione all’ISPRA, da parte del Centro di coordinamento, dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188; 
  • presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49, da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) in merito alle quantità di RAEE trattate.

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