È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 8 aprile 2020, n.23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”; il decreto, all'art. 37, proroga al 15 maggio 2020 la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti, precedentemente fissata al 15 aprile 2020 dall'art. 103 del decreto legge n. 18 17 marzo 2020, .
In seguito a questa disposizione sono sospesi per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 tutti i termini, inclusi quelli perentori, relativi a procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. Il medesimo articolo stabilisce inoltre che certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Nella sospensione rientrano anche le domande di rinnovo dei marchi, il pagamento della tassa per il mantenimento in vita dei brevetti e i procedimenti sanzionatori della Camera di commercio.
In particolare, per effetto dell'art. 103, comma 2, i titoli di proprietà industriale in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Dopo questa data, l’interessato che intenda prolungare la durata di un titolo di proprietà industriale ha l’onere di attivarsi eseguendo il pagamento entro il 30 giugno 2020.
I procedimenti sanzionatori - verbali di accertamento, emissione di ordinanze-ingiunzione e irrogazione di sanzioni accessori - sono sospesi fino al 15 maggio (si considerano anche i procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio).