Informiamo tutti gli interessati che è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020, la Legge 5 giugno 2020, n. 40, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.
L'articolo 11 della legge, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, ha disposto l'allungamento dal 30 aprile al 31 agosto 2020 della sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito.
Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore della legge, per i vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo al 31 agosto 2020.
La disposizione chiarisce inoltre il campo di applicazione della sospensione, con specifico riferimento agli assegni bancari e postali.
Inoltre il comma 3 dello stesso articolo ha stabilito che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di commercio; qualora fossero stati già pubblicati, le Camere di commercio provvedono alla loro cancellazione d’ufficio.
Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all’articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge n. 386 del 1990 (procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative) e le iscrizioni nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari (articolo10-bis della medesima legge n. 386 del 1990), che, ove già effettuate, sono cancellate.
Scarica il testo della Legge n. 40 del 5 giugno 2020