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Sospensione protesti, proroga dei termini fino al 31 agosto 2020; modifiche con il "Decreto Agosto"

 

 
Informiamo tutti gli interessati che è stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” c.d. "Decreto Agosto").  
 
L’articolo 76 del DL 104/2020 intitolato “Sospensione scadenza titoli di credito”, apporta delle modifiche all’articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 che aveva già dettato disposizioni in merito alla Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito”.

Pertanto il nuovo decreto-legge prevede che "i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutivasono sospesi fino al 31 agosto 2020La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente".
Inoltre l'art. 76 stabilisce che "gli assegni portati all’incasso, non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione di cui al comma 1 (31.08.2020). Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata di cui all’articolo 3 della citata legge n. 386 del 1990, si applicano in misura dimezzata se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, effettua il pagamento dell’assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.».
 
La modifica normativa elimina pertanto il riferimento alla data di entrata in vigore del D.L. n. 23/2020, e cioè il 9 aprile 2020, che segnava il termine oltre il quale i titoli considerati dalla norma - con data di scadenza ricompresa tra il 9 marzo ed il 31 agosto 2020 - dovevano essere protestati. 
Potevano beneficiare della sospensione dei termini di pagamento (e quindi anche dei termini per il protesto), infatti, solo i titoli emessi prima del 9 aprile 2020. 
Con l’eliminazione di questo riferimento temporale, pertanto, anche i titoli emessi dopo il 9 aprile 2020 (sempre che abbiano data di scadenza ricompresa tra il 9 marzo ed il 31 agosto 2020), godranno del periodo di sospensione previsto dal nuovo art. 11 del D.L. n. 23/2020 e non dovranno essere protestati.

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