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Segnalazione Certificata di Inizio Attività - Prime indicazioni del Registro delle Imprese

 

Con l’approvazione della manovra finanziaria è entrata in vigore la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).


La Legge 30 luglio 2010 n. 122 di conversione del D.L. n.78/2010 (recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), entrata in vigore il 31 luglio 2010, ha modificato l’art.19 della Legge 241/1990, prevedendo che la Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) venga sostituita da una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), la cui presentazione consentirà immediatamente all’aspirante imprenditore di iniziare lo svolgimento dell'attività.


Quindi dal 31 luglio 2010 è possibile intraprendere un’attività economica soggetta a verifica dei requisiti subito dopo la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) al Registro Imprese della Camera di Commercio.


La S.C.I.A. deve:

  • essere presentata il giorno dell'inizio dell'attività economica (la data di inizio dell'attività denunciata deve quindi corrispondere a quella di presentazione della S.C.I.A.)
  • essere allegata ad un modello di Comunicazione Unica di iscrizione o variazione al Registro Imprese
  • contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti, professionali, morali e personali previsti dalle normative.
     

La nuova disciplina si applica alle procedure per la denuncia delle attività di commercio all'ingrosso, autoriparazione, facchinaggio, installazione di impianti, pulizia, agente di affari in mediazione e agente / rappresentante di commercio.


La Camera di Commercio avrà sessanta giorni di tempo dalla presentazione della segnalazione per istruire la pratica: in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dalla Camera medesima (30 giorni).


In particolare gli agenti di affari in mediazione e gli agenti e rappresentanti di commercio che intendano avviare l'attività, possono iniziare ad esercitarla subito dopo avere presentato la S.C.I.A. alla Camera di Commercio competente, senza dovere attendere il termine di trenta giorni previsto dalla precedente normativa, purché siano in possesso dei requisiti morali e professionali previsti.


Nulla è innovato relativamente a diritti di segreteria, bolli e tasse di concessione governativa.


N.B. Tutte le pratiche presentate con la D.I.A. entro il 30 luglio 2010 devono essere completate con l'invio della C.I.A. che potrà essere effettuato anche prima del termine dei trenta giorni previsto dalla precedente procedura.

 

 

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