L’Albo delle società cooperative è stato istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (D.M. del 23 giugno 2004, attuativo del D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, recante la riforma del diritto delle società di capitali e delle società cooperative).
L’Albo si compone di due sezioni:
Le società cooperative a mutualità prevalente, iscritte quindi alla prima sezione, hanno diritto ad agevolazioni di natura fiscale (art. 223 duodecies, comma 6, c.c.).
Le notizie per l’iscrizione all’Albo vanno presentate all’Ufficio del Registro delle imprese della provincia in cui è ubicata la sede legale, per via telematica o su supporto informatico mediante l’utilizzo della firma digitale (ai sensi dell’articolo 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340). L’ufficio provvederà alla trasmissione automatica della domanda al competente Ministero, unico soggetto abilitato alla verifica della richiesta e all’attribuzione del numero e della sezione di appartenenza .
Si ricorda che gli estremi di iscrizione all’Albo società cooperative sono presenti nella visura o nel certificato camerale e questi devono essere indicati negli atti e nella corrispondenza della società.
Si ricorda inoltre che la mancata richiesta di iscrizione all’Albo società cooperative comporta la non ricevibilità degli atti al registro imprese. Pertanto l’ufficio, verificata questa condizione, procede al rifiuto dell’iscrizione con Provvedimento del Conservatore.
Le notizie che le società cooperative sono obbligate a comunicare all’Albo sono quelle relative a:
Le disposizioni sono contenute nel decreto legislativo n. 310 del 28/12/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30/12/2004) recante "Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia".