Emergenza Covid-19, l'organizzazione dei servizi fino al 31 gennaio 2021
Istruzioni per la vidimazione delle schede tecniche dei sottoprodotti
La bollatura e la vidimazione dei libri sociali e degli altri libri previsti da leggi speciali vengono effettuate dal Registro Imprese o dai notai, a meno che la legge stessa non indichi espressamente un altro ente competente.
La Camera di Commercio di Perugia è competente alla bollatura e alla vidimazione per i soggetti che abbiano la sede legale nella provincia, anche se non iscritti nel Registro delle Imprese.
Le imprese plurilocalizzate devono rivolgersi al del Registro delle Imprese presso cui è iscritta la sede principale e, per la bollatura dei libri relativi alle sedi secondarie, anche all‘ufficio ove è ubicata la sede secondaria.
Per le imprese con sede legale fuori provincia è possibile vidimare i registri di carico e scarico rifiuti ed i formulari di identificazione trasporto rifiuti solo relativamente alle unità locali ubicate in provincia di Perugia, ma non registri e formulari relativi alla sede o alla altre unità locali.
Per quanto riguarda la bollatura del Formulario di identificazione trasporto rifiuti, la vidimazione può essere richiesta anche agli uffici delle Agenzie delle Entrate competenti per territorio (art. 193 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).
Per la bollatura di libri di società non ancora iscritte nel Registro delle Imprese va presentata copia della dichiarazione del notaio attestante la data di costituzione della società e l’ubicazione della sede legale.
Per quanto riguarda i soggetti non iscrivibili al Registro Imprese o al REA (come enti pubblici, U.S.L , fondazioni, liberi professionisti, associazioni senza scopo di lucro non iscritte al Registro Imprese/REA), questi possono richiedere la vidimazione di registri e libri contabili presentando la fotocopia del numero di attribuzione di partita IVA/codice fiscale, al fine della verifica della competenza territoriale.
Luogo e orari:
I libri devono essere presentati allo sportello del Registro Imprese della sede di Perugia, Via Cacciatori delle Alpi n. 42, piano 1S (1° seminterrato):
Libri soggetti a bollatura obbligatoria
A norma dell'art. 2421 c.c. le S.P.A. e le SOC. COOPERATIVE ex art. 2519 sono obbligate alla bollatura e alla numerazione dei seguenti libri:
A norma dell’art. 2478 c.c. le S.R.L. sono obbligate alla bollatura e alla numerazione dei seguenti libri:
L'ufficio Registro Imprese effettua inoltre la bollatura dei libri e registri previsti da leggi speciali la cui competenza sia ad esso espressamente attribuita.
Libri soggetti a bollatura facoltativa
La bollatura facoltativa, prevista all’art. 2218 c.c., è possibile per i libri di cui all’art.2214 c.c., vale a dire per il libro giornale, per il libro degli inventari e per le altre scritture contabili che non siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.
Benchè la bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari presso il registro imprese o presso un notaio sia facoltativa, resta fermo l’obbligo della loro numerazione progressiva e l’assolvimento dell’imposta di bollo prima di essere messi in uso.
E' facoltativa anche la bollatura e vidimazione dei registri previsti dalla normativa fiscale e tributaria, ferma restando l’obbligatorietà della loro numerazione progressiva, in esenzione dell’imposta di bollo.
Modalità di presentazione dei libri da bollare/vidimare
I libri che vengono presentati allo sportello per la bollatura, devono essere così predisposti:
Le pagine non numerate devono essere annullate o con una riga o con la dicitura “spazio non utilizzabile”.
Il Libro deve essere accompagnato dal Modello L2 preventivamente compilato in tutte le sue parti, compresa l’indicazione del numero telefonico ed e-mail del richiedente per agevolare i contatti con l’Ufficio
La bollatura/vidimazione è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria di euro 25,00, della tassa di concessione governativa e dell’imposta di bollo: le modalità di pagamento e gli importi variano in base alla natura giuridica dell’impresa.
I casi di esenzione dal versamento dei diritti, marche da bollo e tasse di concessione governativa devono essere indicati a cura dell’interessato sull’ultima pagina del libro ed in calce al modello L2 e deve essere allegata eventuale idonea documentazione quando richiesto.
Si rimanda alla consultazione della Guida per l’approfondimento delle varie modalità e importi da versare e i casi relativi di esenzione.
Casi in cui non si procede alla vidimazione/bollatura dei libri
L'Ufficio non procederà alla vidimazione/bollatura di libri, registri e scritture contabili quando:
a) Non vi è competenza territoriale;
b) La competenza alla bollatura/vidimazione è di altro Ente;
c) Non sono predisposti secondo le modalità prescritte al punto 2;
d) Sono già posti in uso dall'impresa prima della richiesta di vidimazione;
e) I fogli si presentano con la numerazione cancellata o modificata;
f) Sono privi del pagamento dei diritti di segreteria, dell’imposta di bollo e delle tasse di concessione governativa (quando dovuti).
Per ogni ulteriore approfondimento, consultare la guida alla bollatura e vidimazione