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Procedure concorsuali: obbligo di comunicazione indirizzo Pec

 

Le procedure fallimentari "adottano" la telematica a cominciare dalla posta elettronica certificata. Con il decreto Sviluppo bis – Dl 179/2012, articolo 17 – si modificano profondamente le comunicazioni degli atti ai creditori, la presentazione delle domande di ammissione al passivo nelle procedure concorsuali e la disciplina della notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento.

La nuova disciplina ridisegna le modalità di comunicazione degli atti concorsuali.


Il decreto legge ha anche modificato l’art. 93 della legge fallimentare introducendo il comma 2-bis: “Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell’articolo 163 del regio decreto 19 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell’articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell’iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.”
 

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Voci collegateFallimento, PEC-Posta elettronica certificata, procedure concorsuali

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