Dal 1 aprile 2010 è entrata in vigore la Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa (ComUnica).
Da tale data, tutte le imprese (individuali e società), per presentare le proprie domande di iscrizione e variazione destinate
devono utilizzare la Comunicazione Unica (prevista dall'art. 9 della legge 40/2007) che permette di presentare le domande e denunce di competenza di tutti gli enti coinvolti, attraverso un unico deposito al Registro delle Imprese, da effettuare esclusivamente con modalità telematica e con la firma digitale.
Anche le domande di iscrizione delle imprese individuali quindi, non possono più essere presentate con modalità cartacea né inviate per posta.
La regolarizzazione di pratiche sospese, presentate o inviate telematicamente entro il 31 marzo con le vecchie modalità, può essere effettuata con la stessa modalità utilizzata per la presentazione della prima pratica.
La pratica ComUnica può essere presentata anche allo sportello tramite supporto digitale, anche se al momento, per problemi tecnici, questa modalità non è sufficientemente testata e non garantisce l'acquisizione della pratica. Si consiglia pertanto l'uso delle modalità telematiche. L’organizzazione di tutte le comunicazioni necessarie per l’inizio dell’attività da parte delle imprese è affidata all’ufficio del Registro delle imprese, tenuto dalle Camere di Commercio.
Pertanto, l’ufficio del Registro delle Imprese diventerà lo “sportello unico per le imprese”, cioè il punto di accesso integrato per la comunicazione di avvio, modificazione e cessazione dell’impresa. Esso sarà al centro di un intenso flusso di comunicazioni con le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento con cui dovrà collaborare costantemente al fine di ottimizzare i processi e ridurre al minimo i disagi per gli utenti.
In particolare, la ricevuta di protocollo automatico rilasciata in seguito alla verifica positiva dei controlli di regolarità e di completezza della domanda costituisce titolo per l’avvio dell'impresa. In caso di mancanza di uno o di più elementi definiti come necessari, il Registro Imprese notificherà l'esito negativo della domanda.
Si ricorda che in sede di prima iscrizione le società dovranno preventivamente ed autonomamente dotarsi di un indirizzo di Posta elettronica certificata PEC, ai sensi dell'articolo 16 della Legge 2/2009.
L'iscrizione della PEC nel Registro Imprese, obbligatoria per le società di nuova costituzione, avverrà quindi tramite compilazione dell'apposito campo presente nella modulistica Fedra (riquadro 5 del modello S1), mentre l'indirizzo di PEC specificato nel modulo ComUnica sarà finalizzato unicamente all'inoltro delle ricevute del procedimento. Sarà quindi possibile indicare nel modulo ComUnica anche l'eventuale indirizzo PEC dell'intermediario, poiché tale dato non sarà iscritto al Registro Imprese.
Le imprese individuali possono invece richiedere l'assegnazione della casella PEC gratuitamente e contestualmente all'invio di qualunque pratica di Comunicazione Unica.
L’art. 1 comma 4 della legge 22/05/2010 n. 73 di conversione del D.L. 25/03/2010 n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali e di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, prevede che alcune tipologie di deliberazioni societarie devono essere obbligatoriamente presentate, attraverso la Comunicazione Unica, al Registro delle Imprese, all’Agenzia delle Entrate, all’Inps e all’Inail.
Le fattispecie contemplate dalla norma sono:
Ulteriori indicazioni in proposito sono contenute nella Nota Unioncamere
Per scaricare i modelli informatici ed i software necessari alla pratica ComUnica: