Accesso civico

 

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Registro degli accessi (come da Linee Guida ANAC_ Del. 1309/2016):

 
Registro accessi anno 2019 (primo semestre)

 

Registro accessi anno 2018 

 

Registro accessi anno 2017

 


  

Con il D.Lgs 97/2016, che ha modificato il D.Lgs 33/2013, è stata riconosciuta la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni e sono state introdotte ulteriori specifiche rispetto all'accesso a documenti amministratividati e informazioni.
 
Lo scopo è quello di assicurare l'obiettivo della trasparenza, al fine di "tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione all'attività amministrativa, prevenire e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".
 
Vengono così differenziate le tipologie di accesso agli atti , come specificato anche nelle “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico” adottate ai sensi dell’art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 dall’Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016:
 
  • Accesso civico semplice, introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, che consente a chiunque - senza indicare motivazioni né sostenere costi - di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati per i quali la legge prevede la pubblicazione.

La richiesta di accesso civico va presentata al Responsabile della Trasparenza che, per la Camera di Commercio di Perugia, è il Segretario Generale, Mario Pera. L'amministrazione, entro trenta giorni dalla richiesta, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

 

  • Accesso documentale,  ovvero l'accesso ai documenti amministrativi previsto dall'art. 22 della Legge n.241/1990, che permette di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una pubblica amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta va presentata alla Camera di Commercio di Perugia su apposito modello e deve essere regolarmente motivata. Gli eventuali controinteressati, che vedessero compromesso il proprio diritto alla riservatezza dall'esercizio dell'accesso, hanno facoltà di opporsi. I possibili esiti della richiesta di accesso sono: differimento, accoglimento o rigetto. L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi).

La richiesta di accesso può riguardare l’esame del documento e l’estrazione e rilascio di sua copia. L’esame del documento è gratuito, il rilascio di copia semplice è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione.

Per il rilascio di copie autentiche è dovuto il diritto di segreteria nella misura prevista dalle vigenti disposizioni. Le copie autentiche sono soggette all’imposta di bollo. Non possono essere rilasciate copie autentiche di documenti detenuti non in originale.  

 

  • Accesso civico generalizzato,  l'accesso ai dati e ai documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016. Questa nuova tipologia di accesso a documenti amministrativi, dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni può avvenire infatti anche in assenza dell' interesse diretto concreto e attuale necessario per il tradizionale accesso agli atti (accesso documentale). L'istanza non va motivata, ma va identificato chiaramente l'oggetto della richiesta e va accertata l'identità del richiedente. È compito dell'amministrazione informare eventuali controinteressati che, se ritengono compromesso il proprio diritto alla riservatezza, possono opporsi.
    L'ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi).
    La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, se conosciuto, o inviata alla pec istituzionale 
     
    In attesa dell’approvazione di apposito regolamento da parte di questa Camera, si applicano le linee guida dell'ANAC , approvate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016.

 

Voci collegatetrasparenza

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