A decorrere dal 1° gennaio 2016 alle pratiche artigiane che siano di rilevanza anche per il registro imprese, verranno applicati i diritti di segreteria previsti per il registro imprese, secondo gli importi riportati nella seguente tabella.
Questo è quanto stabilito dalla Direttiva del Segretario Generale n. 18 del 30.12.2015, in considerazione del fatto che le imprese artigiane, oltre ad essere annotate nel registro imprese con la qualifica di impresa artigiana, sono anche iscritte nel registro imprese (nella sezione ordinaria le società e nella sezione speciale quali piccoli imprenditori le ditte individuali). Di conseguenza le pratiche artigiane comportano spesso variazioni anche dei dati contenuti all’interno del registro delle imprese.
In questo caso saranno dunque applicati i diritti di segreteria previsti dalla Tabella A (diritti di segreteria per il registro imprese) allegata ai Decreti Ministeriali che fissano gli importi dei diritti di segreteria e non quelli della Tabella B (diritti di segreteria per il registro imprese).