Il ritardato o omesso pagamento del diritto annuale comporta il pagamento di una sanzione tributaria.
Il contribuente può – a determinate condizioni – sanare spontaneamente il mancato pagamento del tributo mediante il pagamento di una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria entro dei termini ben precisi: tale istituto è denominato “ravvedimento operoso” ed è stato introdotto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97. I termini del ravvedimento operoso per le violazioni relative all’omesso o tardato versamento del diritto annuale degli anni 2001 e 2002 sono stati riaperti: il nuovo termine per il pagamento scade il 20/07/2005 (art. 6 del decreto 27 gennaio 2005, n.54 - pubblicato sulla G.U. 90 del 19/04/2005).
Lo stesso termine è previsto anche per chi intende regolarizzare il diritto annuale dell’anno 2004, sempre applicando la normativa del ravvedimento operoso.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio diritto annuale della Camera di Commercio di Perugia ai numeri telefonici: 075 5748221 – 251 oppure all’ indirizzo di posta elettronica diritto.annuale @pg.camcom.it