La Legge 24 aprile 2020 n. 27 ha prorogato la validità dei diritti di proprietà industriale in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
L'art. 103, comma 2 dispone che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti i titoli della proprietà industriale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Per i titoli di proprietà industriale, alla scadenza di tale periodo sarà onere dell'interessato che intenda prolungare la durata di un titolo, attivarsi con i pagamenti, nelle forme già previste dall'ordinamento, al fine di conseguirne il mantenimento in vita o il rinnovo.
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