L'art. 4 del regolamento è interamente dedicato alle proroghe previste per gli adempimenti connessi al sistema Tachigrafo. In particolare, il comma 1 dispone che i tachigrafi soggetti a ispezione periodica con scadenza tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 potranno essere presentati all'ispezione entro i sei mesi successivi alla data di scadenza prevista per il controllo.
Per le carte da rinnovare o sostituire nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, il regolamento concede agli enti emittenti due mesi per l'emissione , che decorrono dalla data di ricezione della richiesta. I conducenti che abbiano inoltrato regolare domanda di rinnovo o sostituzione possono continuare a guidare senza carta in attesa della ricezione del nuovo dispositivo, salvo procedere con le rilevazioni manuali dei tempi di guida e riposo.
Le disposizioni nazionali (circolare del Ministero dell'Interno del 24 marzo 2020) avevano già disposto una deroga analoga per le carte tachigrafiche, quindi il Regolamento rafforza il provvedimento nazionale e soprattutto preserva i conducenti che esercitano trasporto internazionale da eventuali sanzioni all'estero per la guida senza carta. Infatti queste proroghe si applicano a tutti gli Stati membri dell’Unione; ciò significa che ogni Stato è obbligato a riconoscerle a beneficio dei trasportatori provenienti dagli altri Paesi UE impegnati in trasporti internazionali.
Nulla cambia rispetto all’attuale organizzazione del servizio nazionale di rilascio delle carte che viene svolto regolarmente, e cerca di assicurare tempi il più possibile contenuti nella gestione delle istanze e della produzione delle carte. Le deroghe previste dal Regolamento consentono comunque di non sospendere l'attività dei conducenti in caso di eventuali ritardi.
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Per tutte le novità in materia vedi anche il sito istituzionale nazionale http://www.metrologialegale.unioncamere.it.